martedì 23/07/2024 • 13:26
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 luglio 2024 n. 144, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 c. 3 D.Lgs. 241/97, sollevate dall’Associazione nazionale tributaristi - LAPET - sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.
redazione Memento
La sentenza
La Corte Costituzionale, con la sentenza 144 del 23 luglio 2024, ha esaminato la legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che disciplina il rilascio del visto di conformità per le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA.
La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato nel contesto di un giudizio con l'Associazione nazionale tributaristi LAPET e l'Agenzia delle entrate.
La Corte ha ritenuto che la disposizione censurata non violi l'articolo 3 della Costituzione, in quanto la distinzione tra professionisti iscritti in ordini o collegi e professionisti non organizzati in ordini o collegi è ragionevole e giustificata dall'esigenza di tutela degli interessi pubblici e dell'amministrazione finanziaria.
La legge n. 4 del 2013, che disciplina le professioni non organizzate, non ha equiparato le due categorie di professionisti sotto il profilo della garanzia di esercizio della professione nel possesso di requisiti di capacità e correttezza.
Inoltre, la Corte ha stabilito che la disposizione non viola l'articolo 41 della Costituzione, poiché i limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica sono giustificati dall'utilità sociale e non risultano arbitrari o incongrui rispetto alla finalità di garantire la corretta esecuzione dell'adempimento fiscale.
Infine, la stessa Corte ha escluso la violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 56 TFUE e 16 della direttiva 2006/123/CE, poiché la disposizione censurata non riguarda situazioni transfrontaliere e, comunque, è giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico e non eccede quanto necessario per raggiungerli.
Pertanto, secondo la Corte Costituzionale non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato e ha respinto l'intervento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ritenendolo inammissibile.
Il comunicato stampa del CNDCEC
La Corte Costituzionale in commento ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'Associazione nazionale tributaristi - LAPET riguardo al rilascio del visto di conformità per le dichiarazioni dei redditi.
Il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, ha sottolineato che il Consiglio ha difeso il ruolo dei propri iscritti e le prerogative delle professioni ordinistiche, che non possono essere confuse o equiparate a quelle delle associazioni professionali.
La Corte ha stabilito che non è possibile equiparare i professionisti appartenenti al sistema ordinistico con coloro che non sono organizzati in ordini o collegi. La legge n. 4 del 2013 vieta ai professionisti non organizzati, anche se iscritti a delle associazioni, di svolgere attività riservate a specifiche categorie di soggetti. Gli ordini professionali sono enti pubblici con l'obbligo di appartenenza, istituiti per tutelare interessi pubblici e sottoposti a vigilanza statale, con poteri disciplinari che possono condurre alla sospensione o radiazione degli iscritti.
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