Nel caso in esame, la Corte d'appello territorialmente competente aveva rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza di primo grado, vedendosi, per quanto di nostro precipuo interesse, respinta la domanda di accertamento del diritto di precedenza, ai sensi degli artt. 5, c. 4 quater e sexies, D.Lgs. 368/2001 e 24 D.Lgs. 81/2015, nelle assunzioni a tempo indeterminato operate dalla datrice di lavoro in costanza di rapporto e successive alla sua scadenza nonché di risarcimento del conseguente danno.
La lavoratrice decideva così di ricorrere in cassazione, affidandosi a tre motivi, a cui resisteva la società con controricorso.
La decisione della Corte di Cassazione
Investita della causa, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 5 D.Lgs. 368/2001, nel testo applicabile ratio temporis:
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Emilio Rocchini
- Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi Link Campus UniversityRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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