martedì 23/07/2024 • 06:00
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18760/2024, si è pronunciata in tema di ammissione allo stato passivo di crediti prededucibili, sorti nel corso della procedura concorsuale, e, nello specifico, in relazione all'ammissibilità dell'insinuazione sotto il profilo della tempestività della domanda.
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Attesa la mancanza della fissazione legislativa di un termine, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18760/2024, ha precisato i principi per l'insinuazione allo stato passivo di crediti prededucibili, sorti nel corso della procedura concorsuale, ponendo fine alla discussione se trovi applicazione il termine annuale previsto dall'art. 101 l. fall. per determinare la tempestività della domanda o meno.
La vicenda oggetto della decisione della Cassazione
Un Comune italiano ha richiesto l'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 111-bis l. fall. di due avvisi di accertamento per sanzioni e interessi attinenti all'IMU, per annualità successive all'apertura della procedura concorsuale, relativi a immobili di proprietà della società posta in amministrazione straordinaria, poiché la procedura aveva pagato la sola imposta.
Il Giudice delegato non ha ammesso il credito e il Tribunale successivamente adito ha respinto l'opposizione proposta dal Comune, considerando ultratardiva l'insinuazione al passivo. Infatti, il collegio giudicante ha ritenuto non giustificato il ritardo nel presentare la domanda, anche alla luce del dato interpretativo pro futuro dell'art. 208, terzo comma, CCI, poiché il Comune pur avendo emesso in modo solerte gli avvisi di accertamento appena ventidue giorni dopo il parziale pagamento dell'imposta, aveva fatto passare undici mesi prima di domandare l'insinuazione del proprio credito.
Avverso la decisione del Tribunale è stato proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 l. fall. e 53 D.Lgs. 270/99 basata sul rilievo che il Tribunale avesse dichiarato l'insinuazione del credito inammissibile “perché ultratardiva sebbene avvenuta nell'anno”.
L'ordinanza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo infondato.
In primo luogo, gli Ermellini hanno accertato che il credito in questione ha natura prededucibile, in quanto collocabile tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione degli immobili, vale a dire una “uscita di carattere specifico” a norma dell'art. 111-ter l. fall. che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene (Cass. Civ. n. 18882/2022) e che il credito in questione appartiene alla categoria dei crediti contestati per condurre all'applicabilità dell'art. 111-bis l. fall. secondo cui “i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26”.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha richiamato la sua recente pronuncia (Cass. Civ. n. 11000/2022) in tema di domande c.d. “ultratardive”ex art. 101, ultimo comma, l. fall., vale a dire domande di insinuazione al passivo presentate oltre un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo a mente della quale, ai sensi della predetta norma, tali domande sono soltanto ammissibili, “se l'istante prova che il ritardo è dipeso da cause a lui non imputabile”.
Con la citata decisione, la Corte ha dato la chiave di lettura del disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., statuendo che “il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento”.
Nonostante tale principio sia stato sviluppato in una fattispecie diversa da quella sottoposta a vaglio della Corte, i Giudici ritengono che trovi comunque applicazione anche nella vicenda in esame, respingendo così l'orientamento giurisprudenziale che, per tutti i crediti sopravvenuti, attesa la lacuna legislativa della fissazione di un preciso termine, ritiene fondamentale individuare un termine di insinuazione, “ricavabile ‘in via sistematica' con riguardo ai principi generali dell'ordinamento facenti perno sugli artt. 3 e 24 cost.” e lo fissa in un anno dalla cessazione della causa non imputabile.
Su questo assunto, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire, in continuità con il precedente orientamento della Corte (Cass. Civ. n. 19679/2015) e con quanto già rilevato con la citata sentenza n. 11000/2022, che il primo orientamento “è priva[o] di sostegno positivo, esulando di limiti di una possibile interpretazione dell'enunciato, sia pure secondo un criterio sistematico o analogico”.
Si legge, infatti, che costituisce condizione di ammissibilità della c.d. “domanda ultratardiva” ai sensi dell'art. 101, ultima comma, l. fall. la “causa non imputabile”, che abbia impedito al creditore di proporre una domanda, tempestiva oppure tardiva, ai sensi del primo comma. A tale nozione, secondo i Giudici, in aggiunta “va ricondotta … ogni attivazione dovuta e diligente dell'interessato, sempre tenuto a compiere la tempestiva riattivazione, intesa come ‘immediatezza della reazione' alla cessazione di una causa ostativa all'ammissione.”
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha precisato che per stabilire la condizione di ammissibilità della domanda di insinuazione non è tanto l'individuazione di un termine, ma piuttosto la “necessità di attivazione tempestiva (in senso logico), ovvero di attivazione ‘in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento', ovvero ancora di ‘immediata attivazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa'”. Il che significa che il ritardo, se c'è, è colpevole.
Gli Ermellini, dunque, nel caso di specie, vale a dire per il credito IMU, qualificabile quale credito prededucibile, sorto direttamente nel corso della procedura, hanno affermato che esso “sfugge completamente alla distinzione alla quale allude l'art. 101 legge fall.” e che “esso è soggetto unicamente all'art. 111-bis” che “richiama le modalità di accertamento del capo V”, ma “non i termini”.
Alla luce di quanto sviluppato nell'ordinanza, per l'insinuazione di crediti prededucibili, sorti nel corso della procedura, ove contestati, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio:
“- ai fini dell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili, sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, debbono essere osservate, ai sensi dell'art. 111-bis legge fall., le modalità del capo V della stessa legge senza rilevanza della distinzione tra insinuazioni tempestive e tardive, concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito;
- ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, l'art. 101 legge fall. viene in considerazione come norma di riferimento di un principio generale, attuativo della ragionevole durata del procedimento e declinabile in funzione del bilanciamento col diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole; principio la cui applicazione implica una valutazione caso per caso, in base alle circostanze e secondo prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale, se motivato, resta insindacabile in cassazione”.
Ciò che i giudici di legittimità hanno ribadito, in conformità alla propria precedente pronuncia, può essere così sintetizzato: per accertare l'ammissibilità della domanda di ammissione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso della procedura concorsuale sotto il profilo della tempestività non è decisivo il termine fisso previsto dall'art. 101 l. fall., bensì la valutazione delle circostanze e il contegno del creditore, tenuto ad attivarsi in modo diligente e immediato una volta cessata la causa ostativa all'ammissione.
Fonte:
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