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  • Tempo di lettura 8 min.

Due società avevano partecipato a una gara pubblica per l'aggiudicazione di un appalto pubblico attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI). Una volta aggiudicato l'appalto le due società avevano dato vita ad una società consortile a responsabilità limitata che era subentrata nell'esecuzione materiale dell'appalto in nome e per conto delle consorziate (ai sensi dell'art. 93 del Regolamento attuativo del codice degli appalti - D.P.R. n. 107 del 2010 che, al fine di garantire l'esecuzione unitaria dei lavori affidati in appalto pubblico, legittima le imprese riunite nel raggruppamento temporaneo, dopo l'aggiudicazione, a costituire tra loro una società, anche consortile, che subentra nell'esecuzione unitaria totale o parziale dei lavori, senza che ciò integri alcun subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati). La società consortile a livello statutario prevedeva l'“assenza di lucro” e l'agire esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci consorziati. Successivamente la società consortile falliva e una delle due consorziate (quella di maggioranza) chiedeva di essere ammessa al passivo fallimentare per un ingente importo relativo a fatture per “noleggio mezzi” e “distacco manodopera”. Rispetto alla domanda di ammissione il curatore si esprime...

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