venerdì 19/07/2024 • 06:00
In materia di rettifica dei prezzi di trasferimento, l'esclusione da parte dell'Ufficio dei comparables indicati dalla contribuente è immotivata se basata unicamente sul semplice rapporto di controllo - dedotto in via generica e senza ulteriori spiegazioni – che non determina direttamente l'esclusione del principio di indipendenza.
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Il caso
Una società appartiene ad un gruppo multinazionale specializzato nella fabbricazione di prodotti in laminato di alluminio e opera in Italia in due impianti: nel primo, vengono creati prodotti in alluminio verniciato generalmente utilizzati nell'edilizia; nel secondo, sono realizzate lastre in alluminio nudo, cedute alla clientela allo stato grezzo o inviate al primo stabilimento per le operazioni di verniciatura e finitura (lavorazioni interne alla stessa società) ovvero cedute a distributori ed utenti finali nel settore industriale e delle costruzioni. Essa è interamente partecipata da altre società del gruppo e sostiene costi intercompany per l'acquisto di metallo lavorato dalle consociate aventi sede in Svizzera e Germania. Il prezzo del metallo lavorato acquistato dalle consociate è suddiviso in tre componenti:
Transactional Net Margin Method (TNMM)
Trattandosi di operazioni intercompany, la società predispone il relativo studio TP utilizzando, per la determinazione del valore normale, il TNMM, metodologia che si sviluppa sostanzialmente in tre passaggi:
Le motivazioni della ripresa fiscale
La società riceve dall'Agenzia delle Entrate avvisi per indebita deduzione dei componenti negativi di reddito in violazione della disciplina del transfer pricing. In particolare, la rettifica scaturisce dall'eliminazione di alcuni soggetti comparabili ritenuti dall'Amministrazione finanziaria non idonei in quanto “non indipendenti” in ragione del settore di mercato in cui opera la società, così aumentando il valore ROCE fino ad assorbire quasi interamente i costi di lavorazione dei semilavorati acquistati dalla società.
Le ragioni alla base del ricorso
La società contesta l'approccio seguito dall'Ufficio considerando che la stessa acquistava semilavorati mentre il prezzo di trasferimento rideterminato dalla parte pubblica avrebbe coperto soltanto il puro costo delle materie prime. A conforto di ciò, la società aveva scomposto il prezzo di acquisto dei semilavorati nelle varie componenti per dimostrare, attraverso il metodo principale del Cost Plus, come i margini realizzati dalle consociate fossero totalmente giustificati e non superiori alla remunerazione richiesta dal mercato per lo stesso tipo di servizi.
Non dirimente un “semplice” rapporto di controllo
Ad entrambi i giudici, di primo e secondo grado, l'esclusione delle società cd. comparable (sia con riguardo alla concorrenza di mercato e di prodotto sia del punto di vista della percezione dei consumatori) - ritenuti, dall'Ufficio, non idonei in quanto “non indipendenti” seppur comparabili alla tested party dal punto di vista economico funzionale – non è apparsa adeguata al settore in cui operava la contribuente (quello, appunto, dei laminati di alluminio). Gli interpreti hanno messo in evidenza come l'Ufficio non avesse nemmeno spiegato le ragioni per cui non potessero essere incluse 27 delle 50 società indicate dalla contribuente quali soggetti di comparazione posto che «il semplice rapporto di controllo, dedotto in via generica e senza ulteriori spiegazioni dalla parte pubblica a sostegno dell'eliminazione, non determina direttamente l'esclusione del principio di indipendenza». Pertanto, non avendo l'Ufficio inserito nei comparable tutte le società indicate come tali, la rideterminazione del campione (riduzione da 50 a 23 società) aveva inevitabilmente portato a un incremento del valore mediano del ROCE rispetto a quello dichiarato nella Documentazione Nazionale. Per quanto riguardava, infine, l'aspetto economico a sostegno della deducibilità dei costi, non è apparso ai giudici ragionevole considerare la sola deducibilità del costo della materia prima (ossia il metallo grezzo), senza considerare anche il costo di lavorazione ed il margine. D'altra parte, ha concluso la Corte, aderendo alla tesi dell'AE, la società italiana del gruppo avrebbe dovuto acquistare dalle consociate un prodotto lavorato (il cui costo era chiaramente pari a costo materia prima e costo della lavorazione) al prezzo inferiore della sola materia prima.
Fonte: CGT II Lombardia 12 luglio 2024 n. 2001
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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