sabato 20/07/2024 • 06:00
La Cassazione, con sentenza 12 luglio 2024 n. 28064, ha statuito la legittimità del sequestro preventivo di crediti fiscali eseguito presso il cessionario di tali crediti, anche se in buona fede. La Corte sancisce l'irrilevanza delle tutele tributarie previste dal Decreto Rilancio e dalla prassi.
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Il sequestro preventivo: rapporto tra reato e cosa sequestrata
L'art. 321 del c.p.p. dispone che “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sequestro preventivo - c.d. impeditivo - può essere disposto, quindi, in presenza di un duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa agevolarne o protrarne le conseguenze (Cass. pen., Sez. IV, 14 ottobre 2020, n. 29956), ovvero possa agevolare la commissione di altri reati. In difetto del riconoscimento del vincolo pertinenziale il vincolo non può essere disposto in base, alla mera supposizione, che la cosa potrebbe essere utilizzata per commettere un reato (Cass. pen., Sez. V, 9 febbraio 2010, n. 22612).
Secondo la Suprema Corte, deve confermarsi il principio secondo il quale oggetto di sequestro impeditivo non può essere una qualsiasi “cosa” pur suscettibile di aggravare o protrarre le conseguenze di un reato ovvero di agevolare la commissione di altri reati, ma deve essere “pertinente” con il reato oggetto di indagine.
La vicenda in relazione alla quale si è pronunciata la Corte, con la sentenza oggetto di commento, riguarda l'esecuzione di un sequestro preventivo ai danni di un istituto di credito che aveva acquistato crediti fiscali (Superbonus) da un'azienda operante nel settore edile.
I menzionati crediti sono stati ritenuti “inesistenti” in quanto ritenuti il frutto di una truffa perpetrata ai danni dello Stato.
Nella parte motiva della sentenza, il Giudice di legittimità decreta la legittimità del sequestro preventivo evidenziando come sia necessario stabilire un collegamento (pertinenza) tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato ed il suo autore.
Sostanzialmente, viene statuita la legittimità del sequestro dei crediti inesistenti (cosa) anche di proprietà di terzi (cessionario – banca), in virtù del sospetto che gli stessi siano l'oggetto del reato di truffa ai danni dello stato (rapporto tra reato e cosa sequestrata), anche nel caso in cui il terzo sia in buona fede ed estraneo alla commissione del reato.
Diversamente argomentando, ponendo, viceversa, in rilievo il rapporto reato e suo autore, non potrebbe considerarsi legittimo qualsiasi sequestro eseguito presso un soggetto terzo, svilendo e depotenziando, in tal modo, la portata dell'art. 321 del c.p.p., con il pericolo di aggravamento e protrazione delle conseguenze del reato.
Irrilevanza ai fini penali della tutela tributaria
L'art. 121 del Decreto Rilancio stabilisce che “i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto”.
La norma è stata invocata dalla difesa, nella vicenda presa in considerazione nella sentenza in commento, al fine di vedere revocato giudizialmente il sequestro subito dall'istituto di credito.
La Corte di cassazione ha ritenuto che tale norma abbia effetto solo ai fini tributari e non possa estendere la propria portata in ambito penale.
La ratio della norma deve essere, secondo i Giudici, individuata nell'ottica di rilancio del settore dell'edilizia e non può essere considerata impeditiva dell'esecuzione del sequestro preventivo di quanto pertinente al reato: la cessione di un credito pertinente ad un reato di truffa, perché generato con modalità fraudolente, fa venir meno il presupposto costitutivo dello stesso credito con le inevitabili conseguenze penali.
Peraltro, il dettato dei commi 5 e 6 dell'art. 121 disponendo che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, viene ritenuta dal giudice di legittimità una conferma della valenza ai soli fini tributari della norma.
La Corte ribadisce, inoltre, che i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono irrilevanti ai fini penali, confermando quanto già statuito in precedenti pronunce, in ambito prettamente tributario.
L'assunto ricalca precedenti pronunce relativamente alla valenza delle circolari dell'Amministrazione Finanziaria.
La Suprema Corte aveva ribadito che i provvedimenti di prassi non vincolano né il contribuente, né il giudice, non costituendo fonte di diritto. Ammettere infatti che la circolare sia vincolante per i giudici o per il contribuente, equivarrebbe a riconoscerle un potere normativo, in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione (cfr., Cass., n. 5349 del 27/02/2020).
Il senso è che le prescrizioni indicate in una risoluzione, o comunque in un documento di prassi dell'Amministrazione finanziaria, non possono prevalere sul disposto normativo non essendo fonte di diritto, la cui interpretazione finale spetta comunque al potere giudiziario.
Tale pronunciamento esplicita la portata del principio di legge in materia tributaria di cui all'art. 23 della Cost. ed è tanto più valida, relativamente alla valenza della prassi dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di vicende che abbiamo una coloritura di tipo penale.
Naturalmente, la posizione dell'istituto di credito, che ha patito il sequestro, e di tutti gli operatori finanziari che hanno acquistato, in questi anni crediti collegati a bonus edilizi, risulta particolarmente scomoda.
Potenzialmente potrebbero vedersi, da una parte, parte lesa di un reato di truffa commesso dal cedente di crediti inesistenti e, dall'altra, destinatari i provvedimenti di sequestro preventivo da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Fonte: Cass. 12 luglio 2024 n. 28064
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