venerdì 12/07/2024 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 11 luglio 2024 n. 150 e n. 151, ha trattato rispettivamente il caso di un'operazione di finanziamento formata all'estero e atto di costituzione di ipoteca a garanzia del finanziamento stipulato in Italia e il trattamento fiscale degli "Energy Point" incassati come attività di investimento.
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Imposta sostitutiva sui finanziamenti
Con la risposta ad interpello n. 150/E l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso di operazioni di finanziamento formate all'estero per le quali non sussistono i requisiti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 e s.s. del D.P.R. n. 601/73, gli atti di costituzione di ipoteca volontaria a garanzia dei medesimi finanziamenti non possono fruire del sopra menzionato regime dell'imposta sostitutiva e che, agli stessi si deve applicare il regime ordinario previsto dalle singole imposte dovute.
Nello specifico, l'istante una società tedesca, concede finanziamenti per l'acquisto di immobili in Italia, chiedendo a garanzia la costituzione di ipoteca volontaria a proprio favore. L'istante fa presente che, contratti di finanziamento sono regolati dal diritto dello Stato in cui ha sede la banca (Germania) e contengono la previsione della garanzia ipotecaria quale condizione per l'erogazione del finanziamento, con la precisazione che l'atto autentico di concessione dell'ipoteca, necessario ai fini dell'iscrizione ipotecaria, dovrà essere stipulato in Italia per essere ivi iscritto nei registri immobiliari, in conformità alla normativa italiana e davanti a un notaio italiano. In Germania, invece, saranno predisposti gli atti necessari e le fasi di erogazione dei suddetti finanziamenti.
Sulla base di quanto sopra evidenziato, la società interpellante ritiene che, in presenza di mutui stipulati all'estero e per cui viene concessa, a garanzia, ipoteca volontaria sull'immobile situato in Italia ed oggetto della compravendita che il mutuo va a finanziare, deve ritenersi applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/73
Ritiene, inoltre, che il requisito di territorialità risulti soddisfatto per l'imposta ipotecaria, tenuto conto che è situato in Italia l'Ufficio dei registri immobiliari presso il quale l'iscrizione deve essere effettuata. Ed è soddisfatto anche per le imposte di registro e di bollo dovute per l'atto notarile di concessione dell'ipoteca, trattandosi di atto perfezionato in Italia.
L'Agenzia delle Entrate in merito al quesito posto alla sua attenzione, preliminarmente richiama quanto contenuto dall'art. 17 del D.P.R. n. 601/73 il quale consente in relazione a determinate operazioni di finanziamento come individuate espressamente dagli articoli 15 e seguenti del citato D.P.R., ove sia esercitata apposita opzione per iscritto nell'atto di finanziamento, l'applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative.
Con riferimento al requisito della territorialità richiamando la Risoluzione n.20/E del 28 marzo 2013, nella quale viene chiarito che, per l'individuazione degli atti soggetti all'imposta sostitutiva, si applicano i criteri dettati per l'imposta di registro che, in particolare, all'art. 2 del D.P.R. n. 131/86 dispone che, sono soggetti a registrazione: a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; [...]. La medesima Risoluzione precisa che, l'imposta sostitutiva si applica se l'atto di finanziamento è formato per iscritto nel territorio dello Stato avendo riguardo all'atto dal quale risulti il consenso negoziale in ordine agli elementi essenziali del contratto di finanziamento.
Ciò posto l'Amministrazione Finanziaria per quel che concerne il caso di specie ritiene che, l'esenzione non è concessa all'ipoteca in sé, ma all'ipoteca in quanto collegata ad una operazione di finanziamento prevista dal richiamato art. 15. Ne consegue che, in mancanza di tale collegamento l'agevolazione non ha ragione di operare. Pertanto, solo se al finanziamento a medio-lungo termine è applicabile l'imposta sostitutiva, il regime agevolativo si estende anche alla garanzia inerente il contratto di finanziamento.
Nel caso in esame, continua l'Agenzia, le operazioni di finanziamento sono formate in Germania, luogo in cui avviene la stipula del contratto, lo svolgimento degli atti necessari e delle fasi di erogazione dei medesimi da parte della società istante, pertanto, trattando di operazioni per le quali non sussistono i requisiti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'Amministrazione ritiene che anche agli atti di costituzione di ipoteca volontaria a garanzia dei medesimi finanziamenti non possano fruire del regime dell'imposta sostitutiva e che, agli stessi deve applicarsi, quindi, il regime ordinario previsto dalle singole imposte dovute.
Energy point
Importanti chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 151/E. Sostanzialmente il caso sottoposto all'Amministrazione riguarda i proventi conseguiti da una persona fisica a seguito di un contratto di noleggio remoto di impianto cluster stipulato con una start up residente nel Regno Unito. L'istante ritiene che, i summenzionati proventi costituiscano redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR da indicare, quindi, nel Modello 730 nel quadro D4 e con il codice 9.
L'Agenzia richiama quanto disposto dall'art. 67 del TUIR e nello specifico quanto previsto alla lettera c-quinquies), il quale prevede che, costituiscono redditi diversi le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, l'Istante ha aderito ad una proposta di investimento offerta dalla Società inglese che avrebbe stimato «un ritorno in 3 anni di circa 5 o 6 euro al mese per 36 mesi» a fronte di un noleggio di un cluster da 100 euro. Inoltre, sulla base di quanto emerge dal Contratto e da quanto rappresentato dall'Istante, l'accredito degli Energy Point, la cui conversione comporta il conseguimento del provento, risulta collegato alla produzione di energia elettrica dell'impianto noleggiato e prescinde dal ''canone'' versato, una tantum, dall'Istante. Pertanto, tenuto conto che l'eventuale provento realizzato è condizionato ad un evento incerto, quale l'andamento della produzione di energia prodotta dall'impianto, l'Amministrazione Finanziaria ritiene corretto che lo stesso possa rientrare tra redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera cquinquies), del TUIR.
Fonte: Risp. AE 11 luglio 2024 n. 150
Risp. AE 11 luglio 2024 n. 151
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