La risposta esamina il regime fiscale italiano applicabile ai dividendi e alle plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, con riferimento specifico a una società francese di investimento. La società, qualificata in Francia come "Altro Fondo di Investimento Alternativo" e gestita da un gestore autorizzato dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF), ha investito nel capitale di una holding italiana e ha successivamente realizzato una plusvalenza attraverso la cessione di tale partecipazione. La richiesta dell'istante La società francese chiede conferma della sua qualificazione come OICR di diritto estero per beneficiare dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 1, comma 633, della legge di bilancio 2021. In alternativa, chiede se la cessione della partecipazione possa beneficiare dello stesso regime fiscale previsto per le società italiane ai sensi dell'articolo 87 TUIR. L'Istante ritiene di qualificarsi come un OICR di diritto estero in quanto: rientra nella definizione di OICR; raccoglie capitali da una pluralità di investitori; agisce nell'interesse di tali investitori e in autonomia dei medesimi; presenta una politica di investimento predeterminata; è gestito da una società di gestione del risparmio autorizzata alla gestione dei fondi di investimento alternativi e soggetta a vigilanza dalla competente autorità francese, ai sensi della direttiva AIFM. Osservazioni L'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli OICR esteri, conformi o meno alla direttiva UCITS, possono beneficiare dell'esenzione fiscale se istituiti in paesi UE/SEE con adeguato scambio di informazioni e gestiti da un gestore soggetto a vigilanza in conformità alla direttiva AIFM. La società francese, essendo registrata presso l'ESMA e gestita da un gestore sottoposto a vigilanza, soddisfa i requisiti per la qualificazione come Fondo di Investimento Alternativo (FIA) e, di conseguenza, può beneficiare dell'esenzione fiscale per la plusvalenza realizzata. Secondo l'Agenzia delle Entrate la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione nella società italiana non è imponibile ai sensi dell'articolo 1, comma 633, della legge di bilancio 2021. Fonte: Risp. AE 11 luglio 2024 n. 148
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Piero Bertolaso Brisotto
- Dottore commercialista e revisore contabileRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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