sabato 13/07/2024 • 06:00
La vigilanza sulla correttezza degli adempimenti e dei comportamenti fiscali degli Enti è spesso uno dei punti maggiormente trascurati nel ciclo dei controlli e ciò nonostante la maggior parte dei componenti degli organi di revisione abbiano formazione specifica proprio in materia fiscale. Quali sono gli adempimenti connessi all'IVA?
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La soggettività IVA
Gli enti locali, in quanto enti non commerciali di diritto pubblico non hanno soggettività IVA relativamente ai servizi non a contenuto commerciale; è soltanto per i servizi commerciali – che devono essere correttamente individuati – che scatta la soggettività che impone il rispetto degli adempimenti contabili e dichiarativi.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (il riferimento è l'art. 4 DPR 633/72) sono considerate oggettivamente commerciali, anche se esercitate da enti pubblici, le attività di:
L'esercizio congiunto di attività istituzionali e di attività commerciali rende necessaria la tenuta di contabilità separate ai sensi dell'art. 19–ter DPR 633/72; l'esigibilità dell'imposta segue il principio di cui all'art. 6 dello stesso DPR, e dunque il principio dell'esigibilità per cassa.
Le verifiche da svolgere
Dovrà essere oggetto di attenta verifica l'esistenza di un sistema di controllo relativo al rispetto degli obblighi e delle regole in materia di IVA e degli adempimenti di dichiarazione, che hanno gli stessi termini previsti per le attività di impresa.
Le scritture contabili obbligatorie devono essere tenute (registri delle fatture, degli acquisti e dei corrispettivi), e si dovrà verificare che le attività per le quali sussiste la soggettività IVA siano correttamente individuate; la tenuta dei registri può seguire il principio dei conti sezionali per tipo di attività, secondo le eventuali esigenze dell'ente, ma la tenuta dei sezionali è solo una facoltà, e non un obbligo (Circolare Ministeriale n. 27 del 1972).
Ovviamente, le verifiche da svolgere riguardano anche l'inerenza degli acquisti portati in detrazione, la corretta applicazione del principio del pro–rata in presenza di operazioni esenti, la corretta applicazione del reverse charge e del meccanismo dell'inversione contabile (split payment).
Gli obblighi di versamento
La Circolare 27/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate riepiloga efficacemente le modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Nella Circolare, emanata a seguito dell'entrata in vigore della normativa sullo split payment (art. 17-ter DPR 633/72), si ricorda anzitutto che le fatture emesse nei confronti degli enti locali devono seguire il regime della inversione contabile, ad esclusione di alcuni casi specifici (ad esempio nei casi in cui è applicata la ritenuta d'acconto o in presenza di regimi speciali IVA); il versamento dell'IVA dovuta, che comprende quella a debito su fatture e corrispettivi commerciali e quella trattenuta per gli acquisti in regime di split payment, al netto dell'IVA detraibile, deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile secondo il principio di cassa; gli enti possono anche, alternativamente, effettuare due distinti versamenti per l'IVA dovuta: in ciascun giorno del mese relativamente alle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno; ovvero relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.
È consentito avvalersi della possibilità di annotare le fatture di acquisto nel registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente, ed in questo caso l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese precedente.
Per le fatture oggetto di split payment (inerenti alla sfera commerciale) l'obbligo di registrazione è duplice: da un lato esse vanno registrate nel registro degli acquisti, e dall'altro, secondo il principio dell'autofattura, nel registro vendite: ciò per farle concorrere correttamente alla liquidazione periodica. Per converso, le fatture oggetto di split relative ad attività non commerciali devono essere annotate nel solo registro vendite.
Le compensazioni dei crediti IVA, divenute assai frequenti da quando vige l'inversione contabile, sono soggette agli stessi obblighi previsti per lavoratori autonomi ed imprese minori, e dunque devono essere preventivamente assistite dall'applicazione del visto di conformità.
Gli obblighi di conservazione della documentazione
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 16/E del 28 marzo 2022, è ritornata sul tema della contabilità tenuta in forma meccanizzata e sugli obblighi di conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti: nel documento citato si chiarisce che nel rispetto della normativa vigente i documenti fiscali (i registri) tenuti in formato elettronico non hanno l'obbligo di essere stampati fino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione, salvo apposita richiesta in tal senso da parte di organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; entro lo stesso terzo mese successivo i registri in formato elettronico, qualora non si intenda optare per la stampa, vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014 e del Codice dell'Amministrazione Digitale.
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