giovedì 11/07/2024 • 06:00
A distanza di sei mesi dalla più rigorosa interpretazione sulla cassa vincolata offerta dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con Delib. n. 17/2023, la conversione in L. 95/2024 del DL Coesione ribalta tutto, con il preciso intento di semplificare la gestione della liquidità degli Enti locali.
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La Commissione finanze del Senato, in occasione della conversione in legge del DL 60/2024, introduce l'emendamento 6.23 che cambia la rigorosa interpretazione delle Corte dei Conti, Sezioni Autonomie, di cui alla delibera n. 17/2023, andando incontro alle aspettative dei responsabili finanziari.
La delibera della Corte dei Conti aveva fornito i criteri per definire i casi in cui una entrata considerata vincolata, di competenza, da legge o da principi contabili debba essere considerata vincolata anche in termini di cassa.
Con tale atto la Corte aveva notevolmente ampliato l'estensione della cassa vincolata, comprendendovi tutte le tipologie di vincoli previsti dall'ordinamento contabile, e cioè i vincoli derivanti dalla legge, quelli derivanti da indebitamento e quelli da trasferimenti aventi una specifica destinazione: di fatto ciò comportava una sostanziale equivalenza tra vincoli di competenza e vincoli di cassa, con l'unica esclusione dei vincoli formalmente costituiti dall'Ente, per i quali la stessa Corte ritiene ammissibile il solo vincolo di competenza.
L'interpretazione data dalla magistratura contabile aveva sollevato non poche perplessità e resistenze applicative, in quanto generava un irrigidimento della gestione operativa attraverso l'aumento dei numeri di capitoli di spesa e dei mandati di pagamento, ove il rapporto fra entrate vincolate e spese finanziate sia di ‘uno a diversi': si pensi, ad esempio, alle entrate da permessi di costruire e da sanzioni al codice della strada che spesso finanziano un numero elevato di spese correnti.
Nel corso dei passati mesi, abbiamo assistito a due tentativi di modifica che non avevano trovato approvazione; il terzo tentativo è andato a buon fine.
Le richieste degli enti locali hanno trovato, dunque, accoglimento: nella seduta del 18 giugno u.s. la Commissione Bilancio del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del DL 60/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (c.d. decreto Coesione), ha approvato l'emendamento n. 6.32 che, riprendendo i contenuti degli emendamenti presentati senza successo nelle precedenti occasioni, integra l'articolo 6 (concernente “Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa”) nel testo seguente:
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: «6-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al D.Lgs. 267/2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse; b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse; c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».
In concreto, per effetto di tale emendamento viene totalmente eliminato il vincolo di cassa per le entrate vincolate per legge (per le quali continuerà a sussistere il solo vincolo di competenza), mentre il vincolo di cassa continuerà a sussistere solo per le entrate derivanti da indebitamento e da trasferimenti aventi una specifica destinazione, come chiaramente affermato dal periodo che l'emendamento aggiunge alla fine dell'art. 187 c. 3-ter TUEL.
Il decreto legge è stato convertito in L. 95/2024; la legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 luglio 2024.
Alla luce della modifica normativa, pertanto, si ritiene corretto determinare il saldo della cassa libera e della cassa vincolata al 30 giugno 2024, secondo le nuove modalità disciplinate dalla citata normativa.
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