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  • Tempo di lettura 8 min.

Il saldo dell'IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2023 poteva essere versato entro il 18 marzo 2024 (in quanto il 16 marzo 2024 cadeva di sabato), oppure differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, fissata al 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cadeva di domenica) dall'art. 17 c. 1 DPR 435/2001, in quest'ultimo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2024. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare potevano avvalersi del differimento del versamento dell'IVA al 1° luglio 2024 a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi. Infatti, essendo l'IVA un'imposta “solare”, il termine cui riferire il differimento non può che essere quello stabilito per coloro che hanno un esercizio d'imposta coincidente con l'anno solare (risoluzione n. 73/E/2017). La maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel Modello F24. Ai sensi dell'art. 17 c. 2 DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 31 luglio 2024, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno 2024, al netto delle compensazioni di cui sopra, gli interessi dello 0,40% (...

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