Tutto era partito da un accertamento dell’Ispettorato del Lavoro al quale la società in questione si era opposta. Il Tribunale di Roma ha stabilito che l’influencer che promuova stabilmente e con continuità in rete i prodotti di un’azienda, è inquadrabile come agente di commercio.
Un rapporto continuativo basato su promozione on line/vendita/provvigione è elemento necessario e sufficiente per far scattare inquadramento, con le relative conseguenze fiscali.
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