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Il caso Una contribuente impugnava una cartella di pagamento che derivava da una comunicazione dell'Ufficio (ex art. 36-ter DPR 600/73) inerente al controllo della certificazione unica relativa ai redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2016, trasmessa dal sostituto di imposta. In particolare, erano state rettificate le detrazioni relative ai familiari indicati come fiscalmente a carico che, avendo percepito un reddito annuo superiore a 2.840,51 euro, non potevano essere considerati tali.  La contribuente impugnava la cartella chiedendone la nullità per omessa notifica della prodromica comunicazione degli esiti del controllo formale. I giudici di primo grado, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità (fra le altre, Cass., sentenza n. 22489/2015) accoglievano tale eccezione annullando la pretesa tributaria per la mancata prova dell'avvenuta ricezione da parte della contribuente della predetta comunicazione. La sentenza veniva appellata dall'Agenzia delle Entrate che eccepiva la mancata decisione e motivazione dei giudici in merito alla domanda subordinata avanzata dallo stesso Ufficio e consistente nel ritenere in ogni caso dovute le maggiori imposte – in quanto non contestate nel merito - ma con riduzione delle sanzioni al 20% per l'eventuale mancata notifica della preventiva comunicazione degli esiti del controll...

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