mercoledì 03/07/2024 • 16:00
Ai fini di regolarizzare le proprie posizioni i datori di lavoro possono utilizzare crediti contributivi e fiscali che dal 1° luglio 2024 seguono nuove regole per il loro inserimento in F24; sul punto si è recentemente espressa l’Agenzia delle Entrate al fine di dare attuazione alle previsioni della Legge di Bilancio 2024.
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Dal 1° luglio 2024, le compensazioni dei debiti con crediti INPS e INAIL tramite il modello F24 dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Da diversi anni il legislatore ha perseguito l'obiettivo di monitorare e rendere tracciabile l'utilizzo dei crediti per verificare la loro regolarità.
Le modifiche, introdotte dalla Legge 213/2023, legge di Bilancio 2024, in linea con l'obiettivo anzidetto inseriscono una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite: i commi 94-98 dell'art 1 introducono l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Ciò porta tale obbligo a diventare più stringente e generalizzato, visto che questa modalità scatta per tutte le compensazioni.
Le modifiche normative hanno sostanzialmente previsto la modifica delle procedure da utilizzare per la trasmissione dei modelli F24 con crediti compensati, ma hanno anche introdotto, per i crediti Inps e Inail, particolari termini di decorrenza per l'utilizzo della compensazione.
Inoltre è stata prevista l'inibizione della compensazione a fronte di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori affidati agli agenti della riscossione, per importi superiori a 100.000 euro.
La Circolare Ade 16/E/2024
Con circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 l'Agenzia delle Entrate ha emanato le prime indicazioni sul nuovo obbligo di utilizzo delle procedure telematiche per le compensazioni orizzontali effettuate dal 1° luglio.
L'Agenzia delle Entrate conferma nella circolare l'obbligo generalizzato di utilizzo dei propri servizi telematici per i modelli di pagamento F24 anche nel caso di compensazione parziale dei crediti. Inoltre specifica che la compensazione è comunque ammessa per i crediti maturati nei confronti di Inps e Inail anche in presenza di somme affidate all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Viene sottolineato però che, nel caso in cui operi il divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail, sia crediti la cui compensazione risulti inibita. Per quanto quindi l'Agenzia restringa il campo d'azione del divieto, che già normativamente era indirizzato agli aspetti fiscali, è da notare come spesso le deleghe F24 siano il risultato di ambiti diversi ed anche di diversi professionisti. Sarà quindi opportuno comprendere l'interazione tra le risultanze dei professionisti area paghe e quelli area fiscale, avendo anche a mente la situazione debitoria iscritta al ruolo.
Limite compensazione per iscrizione al ruolo
Sulla limitazione alla compensazione a fronte di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori superiori a 100.000 euro, l'Agenzia lo definisce come un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia, e tale restrizione si affianca a quella prevista dall'art. 31 del D.L. 78/2010 (iscrizioni a ruolo di importi superiori a 1.500 euro). A partire dal 1° Luglio 2024 quindi, in presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale dei crediti di diversa natura.
Nuovi termini per le compensazioni Inps e Inail
Come già affermato, i contribuenti che maturano crediti nei confronti di INPS e INAIL, potranno utilizzare in compensazione gli stessi, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, anche in presenza di somme affidate all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, cambia però la tempistica per l'utilizzo di tali crediti.
In particolare la possibilità di compensazione di crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps, può essere effettuata in termini diversi a seconda della natura del datore di lavoro:
Datori di lavoro non agricoli |
a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge, ovvero dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva o dalla data di notifica della nota di rettifica passiva. |
Datori di lavoro agricoli |
a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui emerge il credito. |
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata |
a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito. |
Per quanto riguarda la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'Inail, la stessa può essere effettuata solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell'Istituto. Le nuove tempistiche per la compensazione saranno efficaci dopo specifici provvedimenti d'intesa tra le direzioni Agenzia delle Entrate, Inps e Inail.
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Paolo Bonini
- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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