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giovedì 04/07/2024 • 06:00

Fisco DAL MEF

Global Minimum Tax: pubblicato il Decreto attuativo

Il MEF ha pubblicato il DM 1° luglio 2024 contenente le modalità di attuazione della Global Minimum Tax, previste dal Decreto sulla fiscalità internazionale nell'ambito della Riforma fiscale.

di Rossella Murica - Dottore Commercialista e Revisore contabile

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Decreto pubblicato dal MEF il 1° luglio 2024 costituisce l'ultimo tassello di un percorso attuativo che ha previsto dapprima una Direttiva UE e conseguentemente l'introduzione, con l'art. 18 D.lgs. 209/2023, di una imposta minima nazionale per i gruppi multinazionali e nazionali laddove l'aliquota effettiva sia inferiore all'aliquota minima d'imposta.

L'implementazione della Global Minimum Tax (GMT) non è obbligatoria per gli Stati aderenti ma, rappresentando una scelta facoltativa, trova applicazione in via prioritaria rispetto all'imposta minima integrativa (IIR) e all'imposta minima suppletiva (UTPR): l'obiettivo di tale imposizione è consentire a ciascuno Stato membro di prelevare le imposte integrative relative alle entità a bassa imposizione localizzate sul suo territorio.

S ricorda che il già menzionato art. 18, sulla cui struttura il Decreto attuativo si innesta rendendolo concreto, prevede che se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, pari al 15 per cento, relativa alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e alle entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano, risulti inferiore alla aliquota minima di imposta, è dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le imprese ed entità. 

Tale norma quindi si applica:

  • alle imprese (ed entità) a controllo congiunto;
  • alle entità apolidi facenti parte di un gruppo multinazionale o nazionale cui sono destinate le Regole GloBE (ovvero il quadro sistemico di regole sulla tassazione delle grandi realtà – MNE, multinational enterprise - al fine di garantire un'imposizione minima sul reddito prodotto e derivante da ciascuna giurisdizione in cui le stesse operano).

I soggetti sopra indicati devono appartenere a gruppi multinazionali o nazionali localizzate in Italia con ricavi consolidati annui pari o superiori a 750 milioni di euro, compresi i ricavi delle entità escluse dall'applicazione dell'imposizione integrativa, come previsto dall'art. 2 D.lgs. 209/2023 (entità statali, organizzazioni internazionali, organizzazione senza scopo di lucro, fondo pensione e fondo di investimento), risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.

L'imposta minima è stata disegnata per essere “qualificata” e costituire un safe harbour ovvero un “Porto Sicuro”: se considerate qualificate dal Quadro Inclusivo sul BEPS, l'imposta minima nazionale e quella nazionale equivalente potranno essere detratte dall'imposizione integrativa complessivamente dovuta nel Paese, consentendo ai gruppi che intendono avvalersi della semplificazione prevista dall'OCSE, di assumere l'importo pagato a titolo di imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa complessivamente dovuta in Italia.

Ambito di applicazione della GMT

Il presupposto soggettivo dell'imposta minima nazionale è rimarcato nell'art. 2 del Decreto in commento mentre nel successivo art. 3 si circoscrive l'ambito applicativo dell'imposta dovuta, in un esercizio, dal gruppo multinazionale o nazionale quando l'aliquota di imposizione effettiva (anche ETR), relativa ai soggetti passivi di cui all'articolo 2, comma 1, è inferiore all'aliquota minima d'imposta ossia è inferiore al 15 per cento.

Al fine di identificare la corretta localizzazione di un'impresa, rileva l'ubicazione della sede dell'amministrazione, del luogo di costituzione o di criteri analoghi. Qualora, per effetto dell'applicazione di tali disposizioni l'impresa non risulti localizzata in nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa è stata costituita.

Regole sulla determinazione della valuta comune

In linea con i chiarimenti forniti dall'OCSE nella Guida amministrativa pubblicata a luglio 2023 riguardanti la valuta comune da utilizzare, se tutte le imprese o le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano o le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano appartenenti al gruppo adottano l'euro come valuta funzionale, i calcoli per determinare l'imposta minima nazionale sono espressi in euro.

In caso contrario, è possibile utilizzare la valuta di presentazione del bilancio consolidato oppure l'euro previa opzione da esercitare nella dichiarazione fiscale, il cui assolvimento è previsto dall'art. 53. La dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa (dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale) è infatti prevista quale adempimento necessario da presentare entro il termine previsto per la comunicazione rilevante, come obbligo informativo ai sensi dell'art. 51 D.lgs. 209/2023.

Versamento d'imposta

Secondo quanto previsto dall'art. 10 del Decreto attuativo -  il quale identifica l'ordine di individuazione delle entità del gruppo tenute al versamento - sarà cura del gruppo multinazionale o nazionale individuare un'impresa, diversa da un'entità di investimento o da un'entità assicurativa d'investimento, e localizzata in Italia, deputata al versamento dell'imposta minima nazionale dovuta dalle imprese e dalle entità apolidi in un determinato esercizio.

Se tuttavia non sono presenti imprese localizzate in Italia, diverse dalle entità di investimento ed assicurative, è ammesso il ricorso ad una entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano per il versamento dell'imposta minima nazionale, dovuta in un determinato esercizio, sia dalle entità apolidi che dalle entità d'investimento e dall'entità assicurative (d'investimento).

Per quanto riguarda le entità a controllo congiunto, ognuna di esse deve versare autonomamente l'imposta minima nazionale da essa dovuta in relazione ad un esercizio: se localizzata in Italia ed appartenente ad un gruppo a controllo congiunto, la stessa è tenuta al versamento dell'imposta minima nazionale dovuta, in relazione ad un esercizio, per sé stessa e per le sue entità sussidiarie a controllo congiunto che sono soggetti passivi.

E' prevista una responsabilità solidale e congiunta delle imprese tenute al versamento e di tutte le imprese del gruppo localizzate in Italia per il corretto assolvimento dell'imposta dovuta. Il gruppo multinazionale o nazionale stabilirà la ripartizione dell'onere derivante dall'imposta nel rispetto della modalità separata di calcolo, così come delineate nell'art. 4 c. 4.

Fonte: DM MEF 1 luglio 2024

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