martedì 25/06/2024 • 12:22
L’INL, con Nota 24 giugno 2024 n. 1133, fornisce ulteriori indicazioni operative relativamente alle sanzioni introdotte dal Decreto PNRR per somministrazione, appalto e distacco illeciti, specificandone il regime temporale di applicazione.
redazione Memento
Facendo seguito alla nota 1091 del 18 giugno scorso, l'INL fornisce ulteriori indicazioni operative relativamente alle sanzioni introdotte dal Decreto PNRR (art. 29, c. 4, DL 19/2024 conv. in L. 56/2024) per somministrazione, appalto e distacco illeciti (art. 18 D.Lgs. 276/2003), specificandone il regime temporale di applicazione. L'applicazione delle nuove sanzioni dal 2 marzo 2024 Le nuove sanzioni penali, così come novellate dal Decreto PNRR, trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo decreto legge e cioè dal 2 marzo 2024. Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato. Occorre tuttavia fare una precisazione per i reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge, che hanno una struttura continuativa nel tempo. Attenzione ai reati permanenti Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere la somministrazione illecita un reato permanente, poiché la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d'essere in una apprezzabile continuità dell'azione antigiuridica. La natura permanente dell'illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Di conseguenza, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene. Ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024. Va infatti evidenziato che la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell'illecito la quale, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata. Fonte: Nota INL 24 giugno 2024 n. 1133
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
L’Ispettorato del Lavoro, con Nota 18 giugno 2024 n. 1091, indica le modalità operative in materia di sanzioni in relazione alla somministrazione irregolare alla ..
Approfondisci con
L'interposizione reale di manodopera in favore di un'impresa utilizzatrice è consentita solo nei limiti stabiliti da un valido contratto di somministrazione di lavoro, il cui travalicamento integra una “somministrazione..
Federico Manfredi
- Avvocato - Head of practice Diritto del Lavoro – Carnelutti Law FirmRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.