La normativa
La Legge di Bilancio 2024 ha previsto, per i soggetti che esercitano attività d'impresa e non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (c.d. OIC adopter), la possibilità di adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze e regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. La facoltà di riallineamento del magazzino:
riguarda il periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2023 (ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo d'imposta 2023);
consente il riconoscimento (ai fini civilistici e fiscali) dei valori risultanti dal riallineamento del magazzino a decorrere dal periodo in corso alla data del 30 settembre 2023.
Nello specifico, l'adeguamento riguarda le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (ovvero i c.d. beni merce), le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (ex art. 85 c. 1 lett. a-b TUIR). Viceversa, è esclusa la possibilità di adeguare le rimanenze finali relative:
ai prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio (ex art. 92 c. 6 TUIR);
alle opere, forniture e servizi di natura ultrannuale (ex art. 90 TUIR).
L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite attraverso:
1) l'eliminazione di esistenze iniziali (di quantità o valori) superiori a quelli effettivi: è possibile, quindi, eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino in quanto superiori a quelli effettivi;
2) l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse: è applicabile nel caso in cui le rimanenze dovessero essere inferiori (per valori o quantità anche per acquisti in nero) rispetto a quelle effettive, con conseguente sottostima del magazzino. L'iscrizione di esistenze iniziali è consentita unicamente in relazione alle quantità dei beni in precedenza omesse.
In caso di eliminazione di esistenze iniziali (in sostanza trattasi del caso più ricorrente di beni non più presenti ceduti “in nero”), il riallineamento comporta il versamento:
1) dell'IVA da determinare applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione (specifico per ogni attività) previsto dal DD 24 giugno 2024 appena approvato. L'aliquota media, che tiene conto delle operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra:
l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili;
il volume d'affari dichiarato;
Quindi, in buona sostanza, il costo dell'adeguamento, a titolo di IVA, è dato dal seguente prodotto: aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione.
2) un'imposta sostitutiva (dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP) con aliquota del 18%, calcolata sulla differenza tra:
il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione;
il valore del bene eliminato.
Viceversa, in caso di iscrizione di esistenze iniziali (in sostanza si tratta del caso di merci acquistate “in nero” e non ancora cedute), l'adeguamento si perfeziona con il pagamento della sola imposta sostitutiva pari al 18% del valore iscritto (in questo caso non è dovuta l'IVA).
Si ricorda che l'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP. Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo:
la prima: entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023;
la seconda: entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.
In presenza della richiesta di rateazione, nell'ipotesi di mancato versamento di una delle rate, verranno iscritti a ruolo:
la rata non versata e le successive;
gli interessi calcolati sull'importo complessivo indicato al punto 1;
la sanzione del 30% (ex art. 13 D.Lgs. 471/97) calcolata sull'importo della rata non versata.
Operativamente, l'adeguamento delle rimanenze di magazzino deve essere indicato in corrispondenza della sezione XXVII del quadro RQ del modello Redditi SC e SP 2024.
Il Decreto Direttoriale
Il DD 24 giugno 2024 ha introdotto i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all'adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino. Il provvedimento prevede coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro. In particolare:
l'allegato 1 al Decreto riguarda quei contribuenti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a 5.164.569 euro, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d'imposta, una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA stessi;
l'allegato 2 contiene i coefficienti per quei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di importo superiore a 5.164.569 euro (gli allegati 1 e 2 prevedono i coefficienti di maggiorazione sulla base del codice Ateco 2007 dell'impresa in questione);
l'allegato 3 riguarda quei contribuenti per cui non sono stati approvati gli ISA e che hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a 5.164.569 euro (in questo caso, il coefficiente di maggiorazione è univoco ed è pari a 1,45);
l'allegato 4 consiste nella nota metodologica che definisce i criteri di maggiorazione. Per ogni impresa è stato calcolato il rapporto tra ricavi dichiarati e costo del venduto e per la produzione di servizi. Per ogni classe di attività economica (prime 4 cifre della classificazione Ateco 2007) è stata analizzata la distribuzione dei rapporti così calcolati e il valore modale di tale distribuzione costituisce il coefficiente di maggiorazione. Per le imprese fuori dagli ISA per via di ricavi superiori a euro 5.164.569 sono stati utilizzati i corrispondenti dati desunti dai bilanci civilistici 2022. Per i soggetti fuori dagli ISA e con ricavi inferiori alla soglia data la loro ridotta numerosità è stato predisposto un unico coefficiente di maggiorazione riportato nell'allegato 3.
Esempio
Si consideri un contribuente per cui non sono stati approvati gli ISA con ricavi non superiori a euro 5.164.569 che, nel bilancio dell'esercizio 2022, ha esposto rimanenze finali di materie prime pari a 60.000 euro, le quali al 1° gennaio 2023 vengono adeguate a un valore di 50.000 euro, stornando l'eccedenza di 10.000 euro. Ipotizzando un'aliquota media IVA riferibile al 2023 del 20%, considerato che, nel caso specifico, il coefficiente di maggiorazione univoco è pari a 1,45 (si veda allegato 3 DD 24 giugno 2024), si avrà che:
l'IVA dovuta per la regolarizzazione ammonta a 2.900 euro (20% × 10.000 × 1,45);
l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP ammonta a 810 euro [18% × (10.000 × 1,45 – 10.000).
Fonte: DD MEF 24 giugno 2024 (GU 25 giugno 2024 n. 147)