martedì 25/06/2024 • 09:41
Il Decreto del MEF 24 giugno 2024 ha introdotto i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all'adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino. Con l'entrata in vigore del Decreto è possibile procedere materialmente alla regolarizzazione del magazzino mediante la determinazione analitica delle imposte dovute.
La normativa
La Legge di Bilancio 2024 ha previsto, per i soggetti che esercitano attività d'impresa e non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (c.d. OIC adopter), la possibilità di adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze e regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. La facoltà di riallineamento del magazzino:
Nello specifico, l'adeguamento riguarda le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (ovvero i c.d. beni merce), le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (ex art. 85 c. 1 lett. a-b TUIR). Viceversa, è esclusa la possibilità di adeguare le rimanenze finali relative:
L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite attraverso:
1) l'eliminazione di esistenze iniziali (di quantità o valori) superiori a quelli effettivi: è possibile, quindi, eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino in quanto superiori a quelli effettivi;
2) l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse: è applicabile nel caso in cui le rimanenze dovessero essere inferiori (per valori o quantità anche per acquisti in nero) rispetto a quelle effettive, con conseguente sottostima del magazzino. L'iscrizione di esistenze iniziali è consentita unicamente in relazione alle quantità dei beni in precedenza omesse.
In caso di eliminazione di esistenze iniziali (in sostanza trattasi del caso più ricorrente di beni non più presenti ceduti “in nero”), il riallineamento comporta il versamento:
1) dell'IVA da determinare applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione (specifico per ogni attività) previsto dal DD 24 giugno 2024 appena approvato. L'aliquota media, che tiene conto delle operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra:
Quindi, in buona sostanza, il costo dell'adeguamento, a titolo di IVA, è dato dal seguente prodotto: aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione.
2) un'imposta sostitutiva (dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP) con aliquota del 18%, calcolata sulla differenza tra:
Viceversa, in caso di iscrizione di esistenze iniziali (in sostanza si tratta del caso di merci acquistate “in nero” e non ancora cedute), l'adeguamento si perfeziona con il pagamento della sola imposta sostitutiva pari al 18% del valore iscritto (in questo caso non è dovuta l'IVA).
Si ricorda che l'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP. Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo:
In presenza della richiesta di rateazione, nell'ipotesi di mancato versamento di una delle rate, verranno iscritti a ruolo:
Operativamente, l'adeguamento delle rimanenze di magazzino deve essere indicato in corrispondenza della sezione XXVII del quadro RQ del modello Redditi SC e SP 2024.
Il Decreto Direttoriale
Il DD 24 giugno 2024 ha introdotto i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all'adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino. Il provvedimento prevede coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro. In particolare:
Esempio Si consideri un contribuente per cui non sono stati approvati gli ISA con ricavi non superiori a euro 5.164.569 che, nel bilancio dell'esercizio 2022, ha esposto rimanenze finali di materie prime pari a 60.000 euro, le quali al 1° gennaio 2023 vengono adeguate a un valore di 50.000 euro, stornando l'eccedenza di 10.000 euro. Ipotizzando un'aliquota media IVA riferibile al 2023 del 20%, considerato che, nel caso specifico, il coefficiente di maggiorazione univoco è pari a 1,45 (si veda allegato 3 DD 24 giugno 2024), si avrà che:
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Vedi anche
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Ai fini della regolarizzazione è richiesto il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 18% e del versamento dell'IVA quando la regolarizzazione è effettuata con l'eliminazione delle esistenze iniziali.
Elettra Bandi
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