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lunedì 24/06/2024 • 15:30

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA: compensazione del debito estinto in sede di accertamento

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 24 giugno 2024 n. 141, ha fornito chiarimenti in tema di IVA, relativamente al debito estinto in sede di accertamento mediante compensazione con il credito di cui è stato denegato il rimborso.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
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La società consortile a responsabilità limitata ALFA, formata dalle imprese riunite BETA e GAMMA per eseguire lavori nel porto, si è trovata in una disputa fiscale con l'Agenzia delle Entrate riguardo all'applicazione dell'IVA su servizi eseguiti nei porti.

L'Agenzia aveva contestato la mancata applicazione dell'IVA e proceduto a rettifiche, ma la società ha impugnato tali decisioni.

Nel corso degli anni, la disputa ha visto alterne vicende, con sentenze che hanno annullato sanzioni e rideterminato l'imposta dovuta. La Corte di Cassazione ha infine confermato la sentenza di secondo grado, stabilendo che l'IVA dovuta per l'anno 2002 era di 8.296 euro.

L'istante, avvalendosi di disposizioni agevolative, ha poi rottamato il ruolo per l'anno 2002 con il versamento dell'importo dovuto. Per l'anno 2001, invece, il versamento è stato rateizzato, e la società ha chiesto se il diniego di rimborso del credito IVA possa essere considerato una modalità di pagamento ai fini dell'esercizio della rivalsa di cui all'art. 60 c. 7 DPR 633/72.

La risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha risposto che, una volta rispettate le condizioni di definitività dell'accertamento e pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi, il cedente/prestatore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente. In questo caso, poiché l'atto impositivo è diventato definitivo e l'istante ha pagato l'imposta dovuta, può esercitare la rivalsa dell'IVA effettivamente versata, nonché della quota del debito IVA estinta mediante compensazione con il credito IVA non rimborsato.

Per l'anno 2001, invece, la società dovrà attendere il completo versamento degli importi dovuti prima di poter esercitare la rivalsa. I cessionari/committenti potranno esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata in rivalsa non oltre la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui avranno corrisposto l'imposta addebitata.

Fonte: Risp. AE 24 giugno 2024 n. 141

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