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sabato 22/06/2024 • 06:00

Fisco DECRETO CORRETTIVO

Adempimento collaborativo: niente sanzioni per chi comunica i rischi pregressi

Con l’approvazione in esame preliminare del Decreto correttivo, l’adempimento collaborativo diventa ancora più vantaggioso. Eliminate le sanzioni per coloro che comunicano i rischi connessi a periodi d’imposta precedenti e per chi opta per il sistema di controllo del rischio fiscale.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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Il Decreto legislativo correttivo, approvato in esame preliminare nel corso del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024, introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance.

L'istituto è stato introdotto dal D.Lgs. 128/2015, con l'obiettivo di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e i contribuenti, ma anche per favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.

Difatti, attraverso una comune valutazione preventiva delle situazioni che potrebbero generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni, è possibile prevenire e risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali.

Per le imprese in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 7 del suindicato Decreto legislativo e che aderiscono all'adempimento collaborativo, sono previsti diversi effetti di natura premiale.

Effetti premiali

Procedura abbreviata d'interpello preventivo 

L'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti delle imprese entro 45 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza o dell'eventuale documentazione integrativa richiesta.

In caso di notifica di una risposta sfavorevole al contribuente, è, altresì, prevista un'interlocuzione preventiva “rafforzata”

Procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente

Nelle ipotesi di adesione ad indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, con contraddittorio preventivo, nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento

Disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative

Per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali

Esonero dalle garanzie per i rimborsi 

Non è richiesta la garanzia per i rimborsi di imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime (anche per i rappresentanti di gruppi IVA aderenti al regime stesso)

Possibilità di avviare interlocuzioni con l'AE

In fase di adesione al regime, anche per fattispecie che riguardano annualità antecedenti all'ammissione, entro 120 giorni dal provvedimento d'ammissione al regime

Causa di non punibilità

Per le fattispecie di reato previste dall'art. 4 D.Lgs. 74/2000, al ricorrere di precise condizioni dettate dall'art. 6 c. 4 D.Lgs. 128/2015

Riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento

  • Per i contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti indipendenti qualificati (riduzione di 2 anni);
  • Se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria (art. 3 D.Lgs. 241/97) che attesiti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (riduzione di un ulteriore anno)

Sempre in tema di cooperative compliance, il 7 giugno 2024, sono stati pubblicati in G.U. il Decreto 29 aprile 2024 e il Decreto 20 maggio 2024. Il primo, introduce il nuovo “codice di condotta” per i contribuenti che aderiscono al regime in commento e regola gli impegni tra contribuenti e Agenzia. Il secondo Decreto revisiona le disposizioni riguardanti l'interpello preventivo abbreviato attraverso la modifica del Decreto del 15 giugno 2016.

Le novità del Decreto Correttivo

Il Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri prevede nuove disposizioni che integrano il concordato preventivo biennale, modificano il calendario fiscale e revisionano il regime sanzionatorio in tema di adempimento collaborativo. Con specifico riferimento a quest'ultimo istituto, attraverso la modifica del D.Lgs. 128/2015, s'introducono novità in tema di regime sanzionatorio e la non punibilità per il reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000.

Certificazione infedele del sistema di rischio fiscale

In merito all'obbligo di certificazione, da parte di professionisti indipendenti qualificati, del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, viene definito il regime sanzionatorio nel caso in cui la suindicata certificazione sia infedele.

In tale fattispecie, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 39 c. 1 lett. b) D.Lgs. 241/97, con una sanzione amministrativa da 516 a 5.165 euro e la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione per un periodo da uno a tre anni.

Certificazione infedele del sistema di controllo del rischio fiscale

La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente, ovvero il certificatore attesta falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti richiesti.

In caso di certificazione infedele, l'Agenzia dell'Entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce.

Comunicazione dei rischi fiscali

Nell'ambito della procedura dell'adempimento collaborativo, il contribuente ha la facoltà di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti a quello d'ingresso al regime, prima che lo stesso abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. Tali comunicazioni, devono essere effettuate improrogabilmente entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime.

Il Decreto in commento interviene sul regime sanzionatorio, prevedendo, non più la riduzione delle sanzioni alla metà, bensì la disapplicazione delle sanzioni e la non punibilità per dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000), salvo i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti e sempre che il comportamento del contribuente corrisponda esattamente a quello rappresentato in occasione della comunicazione (art. 6 c. 3-ter D.Lgs. 128/2015).

Esonero garanzia per i rimborsi

I contribuenti che aderiscono al regime in esame non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette che indirette. Tale esonero, a seguito della modifica del c. 6, dell'art. 6 D.Lgs. 128/2015, si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 221/2023, ossia 18 gennaio 2024. 

Riduzione termini accertamento

Ulteriore previsione introdotta dal Decreto correttivo interessa le riduzioni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (2 o 3 anni) di cui ai c. 6-bis e 6-ter dell'art. 6 del D. Lgs. 128/2015. Tali riduzioni, non sono cumulabili con la riduzione dei termini di decadenza prevista nei casi di garanzia della tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro (art. 3 c. 1 D. Lgs. 127/2015).  

Regime anche per i gruppi di imprese

L'istituto dell'adempimento collaborativo, secondo quanto previsto alla formulazione vigente dell'art. 7, c. 1-quater, è riservato anche ai contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale. Il Decreto correttivo, con la sostituzione integrale del citato c. 1-quater, rende applicabile detto istituto ai soggetti che appartengono ad un gruppo di imprese, inteso come insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune, a condizione, però, che:

  • almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali riferiti al volume d'affari di cui al c. 1-bis del medesimo art. 7;
  • il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato.

Opzione per il sistema di controllo del rischio fiscale

I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

In tali casi, il Decreto correttivo:

  • annulla le sanzioni per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello (art. 11 L. 212/2000), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
  • prevede la non punibilità per dichiarazione infedele, per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello.

In entrambi i casi, il comportamento tenuto dal contribuente dev'essere esattamente corrispondente a quello rappresentato e non deve trattarsi di fattispecie riguardanti violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

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