Il Decreto correttivo, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha recepito parte delle proposte modificative e rettificative formulate dal CNDCEC. Arriva la precisazione secondo la quale il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 per la platea dei soggetti ISA e forfettari potrà avvenire entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.
Quali sono le altre novità previste dall'Esecutivo in tema di adempimenti tributari?
Indici sintetici di affidabilità
L'art. 9-bis DL 50/2017, rubricato “Indici sintetici di affidabilità fiscale”, dispone che per l'anno 2024, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
A decorrere dall'anno 2025 i programmi informatici suddetti sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. Questo comma è stato inserito dall'art. 7 c. 1 D.Lgs. 1/2024, che tratta della razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Con l'intervento di modifica, il citato comma viene completamente sostituito, prevedendo ora che i programmi informatici sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
La disposizione in esame indica un apposito termine, che dovrebbe essere a regime per i periodi d'imposta a venire.
Versamenti
L'art. 1 c. 1 DPR 100/98 dispone che, entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'IVA esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati. Il Decreto Adempimenti tributari ha incrementato a 100 euro il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. È stato precisato inoltre che tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Pertanto, come rilevato anche nella relazione illustrativa, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Con il Decreto correttivo si inserisce un periodo con il quale viene stabilito che il versamento dell'IVA relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. In altri termini entro il 16 gennaio dell'anno successivo.
Versamento IVA dei trimestrali
Ai fini di un coordinamento normativo, si interviene sull'art. 7 c. 1 lett. a) DPR 542/99, riguardante il versamento trimestrale dell'IVA, che, come è orma noto, deve essere eseguito entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Con il menzionato art. 9, è stato precisato che qualora l'IVA non superi il limite di 100 euro (precedente limite: 50.000 lire) il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
La novella in esame, sostituisce le parole “16 dicembre” con “16 novembre”. Nei fatti, l'IVA dei primi tre trimestri solari, deve essere versata comunque entro il 16 novembre.
Dichiarazione precompilata
Come prevede l'art. 1 D.Lgs. 175/2014, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.
A decorrere dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli sopra indicati. Questa disposizione è stata inserita dall'art. 19 del Decreto Adempimenti tributari.
La novità riguarda proprio quest'ultima disposizione. In sostanza si prevede che, a decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata attinente ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, è resa disponibile da AE, conferendo apposita delega, anche tramite uno dei seguenti soggetti: iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati e gli altri incaricati individuati con Decreto del Mef.
Trasmissione certificazioni uniche
Dal 2025, il termine per la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative esclusivamente ai redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente, viene posticipato al 31 marzo dell'anno successivo.
Presentazione delle dichiarazioni
Si rimodulano alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Il Decreto Adempimenti tributari prevede che le persone fisiche e le società o le associazioni, presentino le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre (rispetto al precedente 30 novembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Inoltre, il Decreto in oggetto stabilisce che i soggetti IRES, presentino la dichiarazione in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese (in precedenza entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Il nuovo Decreto correttivo dispone il posticipo dal 30 settembre al 31 ottobre del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.
Per i soggetti IRES il termine slitta dall'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Inoltre, le persone fisiche possono presentare la dichiarazione, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile (prima 1° aprile) ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 15 aprile (prima 1° aprile) e il 31 ottobre (prima 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Le società o le associazioni di cui all'art. 5 TUIR (società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti) presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il 15 aprile (prima 1° aprile) e il 31 ottobre (prima 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
I soggetti all'imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile (prima 1° aprile) dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese (prima nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Viene contestualmente posticipato dal 1° aprile al 15 aprile il termine iniziale per la presentazione delle dichiarazioni del sostituto di imposta (modello 770). Rimane ferma la data del 31 ottobre come termine finale per la presentazione della predetta dichiarazione.
Cassetto fiscale
Si sostituisce il c. 1 dell'art. 23 D.Lgs. 1/2024, statuendo ora che l'Agenzia delle entrate è tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.
Rispetto alla precedente stesura, sono stati aggiunti i dati, che ora possono essere acquisiti e consultati dai contribuenti.
Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
Un'ultima modifica riguarda la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Nel dettaglio, vi è la possibilità di effettuare la memorizzazione mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Sono state, infine, soppresse le parole “dell'importo complessivo” previste nell'originaria disposizione.