Con riferimento agli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, con le circolari del 26 giugno 1998, n. 168 e del 22 gennaio 1999, n. 22/E è stato precisato che detti soggetti possono acquisire la qualifica di ONLUS e accedere al relativo regime tributario limitatamente ai settori di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 10 d.lgs. 460/97, a condizione che:
In sostanza, un ente ecclesiastico avrebbe dovuto iscriversi alla suddetta Anagrafe per poter accedere alle agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS, ivi compreso il Superbonus. Ciò posto, nel caso di specie, l'Istante afferma che, pur possedendo i requisiti necessari, non ha mai richiesto l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS e non ha mai acquisito la qualifica di ONLUS e, pertanto, non rientrando tra i soggetti tassativamente elencati nell'articolo 119, comma 9, lett. dbis, del decreto Rilancio non può accedere al Superbonus.
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Agli enti religiosi civilmente riconosciuti, cioè che adottino uno specifico regolamento in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, da depositare presso il RUNTS, si può applicare la disciplina degli E..
Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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