Il D.Lgs. 175/2023 riconosce, dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di sostenere economicamente tale categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
In via transitoria, l'indennità è riconosciuta in competenza per l'anno 2022 per le sole domande presentate all'INPS entro il 15 dicembre 2023 (art. 8 D.Lgs. 175/2023).
Gli esiti della domanda, nonché le eventuali motivazioni di reiezione, sono consultabili attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale www.inps.it, denominata “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, selezionando, dopo avere effettuato l'autenticazione, la prestazione “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.
Tanto premesso, l'INPS con Mess. 17 giugno 2024 n. 2258, fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi.
Istanze di riesame
L'istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale www.inps.it in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”. Al momento dell'accesso, l'applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l'istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”.
Cliccando sul pulsante “Presenta riesame”, l'istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.
Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni, decorrenti dal 17 giugno 2024.
Ricorsi amministrativi
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di discontinuità è il Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
- direttamente online sul sito dell'INPS;
- tramite i servizi di Patronato.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Fonte: Mess. INPS 17 giugno 2024 n. 2258