martedì 09/04/2024 • 06:00
L'INPS, con Circ. 8 aprile 2024 n. 56, ha fornito le modalità operative utili alla gestione del regime contributivo in vigore a partire dal 2024 per il versamento degli oneri di finanziamento dell'indennità di discontinuità prevista in favore dei lavoratori dello spettacolo, attraverso il modello Uniemens.
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Si completa la procedura di revisione dell'indennità di discontinuità strutturalmente in vigore in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, a decorrere dal 1° gennaio 2024. Nella Circ. 8 aprile 2024 n. 56 l'INPS detta le modalità operative per la gestione del rapporto contributivo nel settore dello spettacolo. Il trattamento spetta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari dell'indennità di disponibilità e che siano in possesso dei requisiti soggettivi, reddituali e contributivi previsti dalla norma. Nuovo regime contributivo A partire dal 1° gennaio 2024 sono previste le seguenti contribuzioni dovute dal datore di lavoro o committente: 1% dell'imponibile contributivo a titolo di contributo ordinario; 0,50% a titolo di contributo di solidarietà; 1,10% per i contratti a tempo determinato. Contributo ordinario Nel contempo è cessato l'obbligo di versamento del contributo ALAS. Il contributo ordinario è dovuto per: tutti i lavoratori autonomi, anche autonomi e co.co.co. esercenti attività musicali; tutti i lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo e corrispondenti alle qualifiche professionali; per i lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano altre attività: operatori di cabine di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e tecnici, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti da Enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. Il contributo spetta anche per i lavoratori intermittenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, fatto salvo il caso dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato titolari di indennità di disponibilità. Contributo di solidarietà A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo. Al riguardo occorre distinguere: i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, per cui la misura dello 0,50% si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile (pari a 119.650 euro per l'anno 2024); i lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, per i quali il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera e ai relativi massimali di retribuzione giornaliera determinate annualmente, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Contributo addizionale Il contributo addizionale dovuto all'INPS in caso di contratti a tempo determinato è fissato, in questa fattispecie, nella misura ridotta dell'1,10% dell'imponibile previdenziale, senza applicazione del massimale di legge. Resta fermo l'aumento dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Contribuzioni minori La misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori dai datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo sono elencati nella tabella che segue: Assicurazione Aliquota NASpI 1,31% NASpI (contr. art. 25, L. 845/78) 0,30% NASpI (contr. addizionale) 1,10% Discontinuità 1% Ex CUAF 0,68% Maternità 0,46% Malattia 2,22% Fondo di garanzia TFR 0,20% FIS (fino a 5 dip) 0,50% (oltre i 5 dip) 0,80% Compilazione del flusso Uniemens A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato con IDIS A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, devono continuare a utilizzare le modalità operative in uso ai fini dell'esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con: contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso Enti pubblici non economici (CSC 1.18.10); lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”; lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato. B) Lavoratori subordinati a tempo determinato (no IDIS) A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, per i datori di lavoro interessati, in relazione ai lavoratori con contratto a tempo determinato, diverso dal contratto intermittente, nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore: - “SB” per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995; - “SG” per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995. I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l'invio di flussi regolarizzativi. C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato A partire da gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, per tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, devono continuare a utilizzare le consuete modalità espositive. L'INPS specifica che, con riferimento ai lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi d'indennità di disponibilità (in quanto destinatari dell'indennità di discontinuità), la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi. Eventuali scostamenti nelle denunce determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti tramite l'emissione di “Note di Rettifica”. Fonte: Circ. INPS 8 aprile 2024, n. 56 ...
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