venerdì 14/06/2024 • 12:04
Il Garante della Privacy, con Provv. 6 giugno 2024 n. 361, ha indicato le modifiche necessarie allo schema di Decreto del MEF in materia di concordato preventivo biennale.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 361 del 6 giugno 2024, il Garante della Privacy ha espresso un parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in materia di concordato preventivo biennale attuativo dell'art. 9 c. 1 D.Lgs. 13/2024 (Nota MEF 17 aprile 2024). Sono, tuttavia, necessarie le seguenti modifiche: lo schema di decreto deve essere integrato, prevedendo che il trattamento di dati sia limitato a quelli riferibili alle condanne (o a sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti) per i soli reati di cui all'art. 11 c. 1 lett. b) D.Lgs. 13/2024, nonché precisando l'ambito di operatività di Sogei S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento per conto di Agenzia delle Entrate; la valutazione di impatto sulla protezione dei dati deve essere integrata prevedendo, prima dell'avvio del trattamento, l'adozione di garanzie e meccanismi adeguati ad assicurare il pieno rispetto del principio di esattezza dei dati; l'allegato 2 alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati deve essere corretto indicando la cancellazione dei dati al termine del termine di conservazione previsto; deve essere pubblicato un estratto della valutazione di impatto sulla protezione dei dati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che l'art. 17 c. 1 lett. g punto 2 L. 111/2023, recante la delega al Governo in materia fiscale, al fine di incentivare l'adempimento spontaneo, ha introdotto l'istituto del concordato preventivo biennale. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (art. 9 D.Lgs. 13/2024). con il predetto decreto sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (art. 12 D.Lgs. 13/2024). Fonte: Provvedimento Garante Privacy 6 giugno 2024 n. 361
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Stefano Mazzocchi
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