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sabato 22/06/2024 • 06:00

Speciali RELAZIONE SULLA GESTIONE

Recepimento della CSRD: cosa riportare nella rendicontazione di sostenibilità

Lo schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva sulla CSRD si applica alle imprese che includono nella relazione sulla gestione le informazioni legate alla sostenibilità. Quali elementi devono essere riportati nella rendicontazione individuale di sostenibilità?

di Patrizia Tettamanzi - Professore Ordinario LIUC e a contratto Università Bocconi, Dottore Commercialista e Revisore Legale

di Michael Murgolo - Docente e Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2024, recepisce la direttiva CSRD (Dir. 2022/2464/UE) che rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già previsti dalla c.d. NFRD, concludendo un percorso intrapreso, a livello europeo, con l'accordo di Parigi del 2015 ed enfatizzato dal Sustainable Action Plan del 2018, nonché dal Green Deal del 2019.

La Direttiva sulla CSRD, al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevede l'estensione degli obblighi di reporting non finanziario e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.

La rendicontazione individuale di sostenibilità

Le imprese cui si applica il decreto in commento, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate, includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui dette questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

In particolare, la rendicontazione individuale di sostenibilità include:

  • una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi la resilienza del modello e della strategia dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità, le opportunità per l'impresa, i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e le strategie aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità, e le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
  • una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
  • una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
  • una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
  • informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
  • una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione Europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza, dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione Europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza, e di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
  • una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
  • indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni.

Le informazioni incluse nella relazione sulla gestione

I soggetti obbligati indicano le procedure per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione.

Le informazioni includono dati relativi alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi dello schema di decreto in analisi, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

Inoltre, le imprese forniscono le informazioni in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea. La società, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.

Le società, poi, redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'art. 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'art. 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione. Per le società che forniscono le informazioni in conformità all'art. 3 in analisi, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'art. 2428 c.c., all'art. 41 c. 2 D.Lgs. 136/2015 e di cui all'art. 94 c. 1-bis D.Lgs. 209/2005, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

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- Ph.D. Ricercatrice e Docente di Financial Reporting and Analysis – LIUC. Dottore Commercialista.

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