mercoledì 12/06/2024 • 06:00
Il 10 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di D.Lgs. di recepimento della Direttiva 2022/2464/UE, c.d. CSRD, emanata con l'obiettivo di promuovere e sostenere la trasparenza e la divulgazione di informazioni ESG da parte delle imprese con riferimento agli impatti ambientali, sociali e relativi alla governance.
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La CSRD è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 dicembre 2022, è entrata in vigore a partire dal 5 gennaio 2023 e sarà applicabile per alcune imprese già dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2024.
Nasce la figura professionale del Revisore sulla sostenibilità.
La Rendicontazione di sostenibilità
La Rendicontazione di sostenibilità sostituisce la Dichiarazione non finanziaria ed entra a pieno titolo a far parte integrante del bilancio di esercizio all'interno della Relazione sulla Gestione.
Rendicontazione di sostenibilità e relazione di attestazione di conformità di cui all'art.14-bis del D. Lgs. 39/2010 dovranno infatti essere pubblicate con modalità e termini contenuti nel Codice Civile agli articoli 2429 e 2435 e sul sito internet della società. Esplicito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 2630 C.c. in relazione a omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.
Il primo articolo del Decreto fornisce alcune importanti definizioni, tre le quali quelle di micro-impresa e di piccola e media impresa quotata specificando i parametri quantitativi da rispettare e precisando cosa si debba includere per il calcolo del parametro dei “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”, declinando il concetto anche per le imprese di assicurazione e gli enti creditizi, i quali, ricordiamo, sono soggetti alle disposizioni della Direttiva CSRD indipendentemente dalla loro forma giuridica.
Nell'articolo 16 sono indicate le modificazioni agli articoli 2435–bis e 2435-ter del Codice Civile con l'innalzamento delle soglie previste rispettivamente per la redazione del bilancio abbreviato e per la definizione di micro-impresa.
Nella prima parte del Decreto si collocano gli articoli dedicati alla definizione del perimetro di applicazione della norma e all'individuazione del contenuto della Rendicontazione di sostenibilità per le imprese individuali, per le società madri di gruppi di grandi dimensioni e per le società figlie e/o succursali di società madri extraeuropee, con relativa previsione di redazione in conformità agli standard di rendicontazione ESRS (European Sustainability Reporting Standards) che forniscono sia il quadro di riferimento che gli standard specifici da seguire per rendicontare informazioni che siano coerenti, comparabili e affidabili per gli investitori e gli altri stakeholders.
E' prevista l'applicazione graduale delle disposizioni della Direttiva CSRD le cui disposizioni cominceranno ad applicarsi già dal 1° gennaio 2024 (per coloro che erano già soggetti agli obblighi della Dichiarazione non finanziaria) fino ad arrivare al 1° gennaio 2028 per le imprese di Paesi terzi.
Le disposizioni transitorie e le possibilità di deroga di alcune specifiche disposizioni contenute nell'ambito del Decreto sembrano consentire anche il rispetto del principio di proporzionalità nell'ampiezza e nel numero delle informazioni da fornire in relazione a dimensione e caratteristiche delle imprese, così come previsto nell'articolo 22 della Direttiva nel quale si precisa che gli Stati Membri sono liberi di introdurre misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità, valutando l'impatto delle misure nazionali di recepimento sulle PMI al fine di per evitare oneri amministrativi eccessivi.
Responsabilità e sanzioni sono chiarite nell'articolo 10 del Decreto che sottolinea il ruolo e la responsabilità degli amministratori delle società rientranti nel perimetro di applicazione della norma che sono tenuti ad agire secondo criteri di professionalità e diligenza e quelle degli organi di controllo che devono vigiliare sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal D. Lgs. in commento, riferendone nella relazione annuale dell'assemblea.
Numerose sono inoltre le modifiche apportate al D. Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.
La Direttiva lasciava infatti alla legislazione degli Stati membri il compito di individuare i soggetti abilitati all'estensione dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con la definizione di requisiti, ruoli e responsabilità.
Nasce così una nuova figura professionale: il Revisore sulla sostenibilità, soggetto abilitato iscritto al Registro intrattenuto presso il MEF, che, oltre ad esercitare l'attività ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 39/2010 e di quelle del codice civile, sia abilitato a svolgere l'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
Il Revisore sulla sostenibilità
Interessante la disposizione del comma 4 dell'articolo 18 (disposizioni transitorie) che prevede che gli iscritti al registro della revisione legale dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 siano considerati automaticamente abilitati allo svolgimento di tale attività purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali in materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione di sostenibilità, in deroga alle disposizioni vincolanti degli articoli 3, comma 1, lettera d-bis e 4, comma 3-ter del D.Lgs. 39/2010 che disciplinano le modalità di svolgimento del tirocinio obbligatorio e le ulteriori materie incluse nell'esame per l'abilitazione dei “nuovi” revisori legali anche per l'attività di conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
Per l'iscrizione al Registro con evidenziazione di questa specifica abilitazione occorrerà presentare un'apposita domanda e attendere un decreto ad hoc del MEF che, sentita la CONSOB, ne definirà contenuto, modalità e termini di presentazione.
Entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di abilitazione, il MEF provvederà all'annotazione dell'abilitazione nel registro.
A partire dall'anno successivo a quello di abilitazione i Revisori sulla sostenibilità dovranno rispettare gli obblighi di formazione continua previsti dal Decreto e cioè acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.
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Valentina Minutiello
- (Ph.D). Dottore Commercialista. Ricercatrice in Accounting presso l'Università Carlo Cattaneo (LIUC).Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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