X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Processo tributario
Altro

giovedì 13/06/2024 • 06:00

Fisco DALLA CASSAZIONE

Appello: quando è ammesso il deposito della ricevuta di spedizione del ricorso

La Cassazione ha sancito l'ammissibilità dell'appello anche quando il deposito della ricevuta di spedizione a mezzo postale relativa alla notificazione dell'atto introduttivo non è contestuale al deposito di quest'ultimo.

di Andrea Carinci - Professore ordinario Università di Bologna e patrocinante in Cassazione

di Giorgia Quinzi - Dottoranda di ricerca in Diritto Europeo presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

La vicenda processuale

La vicenda processuale che ha occasionato la pronuncia della Suprema Corte in esame prendeva avvio dalla proposizione, da parte di una società e dinanzi alla C.T.P. di Catania, di un ricorso per l'impugnazione di un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate di Catania. L'avviso era volto al recupero di maggiori imposte calcolate su dei ricavi, maturati nel 2005 e derivati da vendite immobiliari, asseritamente non dichiarati dalla contribuente e accertati in sede di controllo fiscale. La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso con sentenza n. 148/09/2011. Segnatamente, rideterminava in diminuzione i ricavi prodotti dalla contribuente nel 2005, tramite il confronto tra quelli dichiarati e i cc.dd. valori O.M.I., riducendo, di conseguenza, l'importo delle maggiori imposte dovute.

Contro la decisione di primo grado, l'Agenzia delle entrate di Catania interponeva ricorso in appello. Stando al ricorso per cassazione col quale si è intrapreso il giudizio culminato con la Sentenza in commento, in particolare, il ricorso in appello veniva spedito a mezzo servizio postale con raccomanda con avviso di ricevimento dall'Amministrazione finanziaria il 2 aprile 2012, ricevuto dalla contribuente il 4 aprile 2012 e, poi, depositato presso la C.T.R. della Sicilia in copia conforme all'originale notificato alla controparte il 13 aprile 2012. In sede di costituzione nel giudizio di appello, l'Agenzia delle entrate depositava soltanto la copia dell'avviso di ricevimento e non anche la copia della ricevuta postale di spedizione per raccomandata di cui all'art. 22 c. 1 D.Lgs. 546/92, relativa alla notifica dell'appello. Quest'ultima veniva depositata separatamente al ricorso in appello, in un momento successivo, ossia il 18 aprile 2012, ma, comunque, nei 30 giorni successivi alla ricezione dell'appello da parte della contribuente e, quindi, nel termine decadenziale di cui all'art. 22, c. 1. La C.T.R., con la sentenza n. 192/2016, dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate e motivava la decisione argomentando che l'atto introduttivo fosse stato depositato in violazione dell'art. 53 c. 2 D.Lgs. 546/92 nella parte in cui rinvia all'art. 22, c. 1, a mente del quale «[i]l ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria […] adita […] copia del ricorso […] spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale». Ad avviso della C.T.R., la circostanza che la ricevuta di spedizione a mezzo servizio postale fosse stata depositata il 18 aprile 2024, cioè non contestualmente e solo in un momento successivo rispetto al ricorso in appello, depositato il 13 aprile 2012, valeva a rendere tardivo il deposito dell'atto introduttivo. Per questa ragione, il ricorso in appello doveva essere dichiarato inammissibile. In particolare, la C.T.R. statuiva che il mancato deposito della ricevuta di spedizione rendeva impossibile la verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante, cioè il controllo sul rispetto del termine di cui all'art. 22, c. 1. Ciò, nonostante l'Agenzia delle entrate avesse comunque depositato la ricevuta di spedizione entro 30 giorni dalla notifica del ricorso in appello.

L'Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza della C.T.R. con ricorso per cassazione, denunciando che la declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello integrasse una violazione/falsa applicazione degli artt. 16 c. 5, 22 c. 1, 53 c. 2 D.Lgs. 546/92, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c. Nello specifico, l'Agenzia delle entrate riteneva che, decorrendo, il termine per la costituzione in giudizio dell'appellante, in forza degli artt. 53 c. 2 e 22 c. 1 D.Lgs. 546/92, non dalla data di spedizione a mezzo posta dell'appello, bensì dal giorno della ricezione dello stesso da parte del contribuente, non è condivisibile l'assunzione della C.T.R. circa la necessità di depositare la ricevuta di spedizione contestualmente all'atto introduttivo del giudizio di gravame ai fini del controllo sulla tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante. Da qui, poiché l'Amministrazione finanziaria aveva depositato l'avviso di ricevimento, peraltro contestualmente alla trasmissione del ricorso in appello, il 13 aprile 2012, quindi tempestivamente, la C.T.R. disponeva di tutti i dati necessari e sufficienti per verificare la regolarità della costituzione in giudizio dell'appellante; sicché – concludeva l'Agenzia delle entrate – non c'era ragione di dichiarare inammissibile il ricorso.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto: «[n]el processo tributario, qualora il ricorso sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, non costituisce motivo d'inammissibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 22 […] il fatto che il ricorrente depositi la ricevuta di spedizione, o altro atto equipollente, non al momento della – o comunque contestualmente alla – sua costituzione in giudizio, ma successivamente, purché tuttavia, entro il termine di trenta giorni previsto dal predetto art. 22, la cui inosservanza […], in quanto perentorio, determina, in rapporto al suddetto adempimento, la sanzione dell'inammissibilità del ricorso». Pertanto, nei casi come quello di specie, il fatto che la ricevuta di spedizione sia stata depositata in un momento diverso e successivo rispetto alla data del deposito del ricorso in appello, ma pur sempre entro il termine di 30 giorni dalla notifica previsto dall'art. 22, c. 1, non può determinare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di gravame.

Le argomentazioni della Suprema Corte

La motivazione della Suprema Corte si fonda su un'interpretazione letterale del dato normativo vigente in tema di termini e adempimenti per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante nel giudizio tributario di primo o di secondo grado. In particolare, prende in considerazione il dettato dei commi 1 e 4 dell'art. 22.

Quanto al comma 1 dell'art. 22, questo prevede che, a pena di inammissibilità del ricorso (in primo grado ex art. 18 D.Lgs. 546/92 o in appello ex art. 53 D.Lgs. 546/92), il ricorrente ha l'onere di depositare, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, la copia attestata conforme all'originale dell'atto introduttivo, insieme alla fotocopia della ricevuta di spedizione o dell'avviso di ricevimento, quando la notifica del ricorso è stata affidata alla spedizione a mezzo servizio postale. Orbene, la Corte di cassazione evidenzia che nessun dato letterale del disposto di cui al comma 1 sembrerebbe suggerire la necessità che la ricevuta di spedizione venga depositata unitamente e contestualmente al ricorso (in primo grado o in appello).

Aggiunge, in seguito, che non deve confondere il secondo periodo del comma 1, a mente del quale «[a]ll'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso». Mentre, infatti, - precisa la Cassazione – il primo periodo fa riferimento alla prova della vocatio in ius della parte intimata e del giorno in cui si è perfezionata, necessaria e servente alla verifica della tempestività della costituzione in giudizio della ricorrente, il secondo periodo si riferisce alla richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso, strumentale all'instaurazione del giudizio ed è, per questo, normale e scontato che richieda la contestualità del deposito della «nota di iscrizione al ruolo», con il contenuto prescritto dalla norma, con il deposito dell'atto introduttivo del processo. È ovvio che la richiesta di deposito e iscrizione a ruolo del ricorso (in primo grado o in appello), c.d. nota di iscrizione a ruolo, debba avvenire nella medesima sede in cui si trasmette il ricorso al giudice tributario. Come recita il Legislatore, “all'atto della costituzione in giudizio”. Così la Cassazione: «il secondo [periodo] si occupa invece del radicamento del giudizio presso l'ufficio giudiziario e della presentazione del ricorrente al giudice, sicché, in funzione di ciò, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo ed il suo fascicolo “all'atto”, giust'appunto, “della costituzione in giudizio”».

Quanto, poi, al comma 4 dell'art. 22, che testualmente recita «[u]nitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia», la Suprema Corte afferma che non deve suscitare perplessità alcuna neanche l'impiego dell'avverbio “unitamente”. Questo, infatti, non significa “contestualmente”, ma starebbe soltanto ad indicare che gli atti e i documenti diversi da quelli elencati al primo periodo del comma 1, anche quando vengono depositati in un momento successivo all'atto introduttivo, comunque vengono uniti al fascicolo creato dal ricorrente in sede di sua costituzione in giudizio. D'altro canto, non sarebbe ragionevole sanzionare con l'inammissibilità il ricorso in primo grado o in appello quando il suo deposito non è affiancato dal contestuale deposito dei documenti allegati diversi da quelli di cui al comma 1. Così la Cassazione: «l'avverbio “unitamente” […] non deve essere inteso come “contestualmente”, viepiù sotto il presidio di una sanzione massimamente grave, qual è quella dell'inammissibilità […]; deve piuttosto ritenersi che esso indichi che “ricorso” e “documenti previsti al comma 1”, ossia, in buona sostanza, il ricorso notificato e le corrispondenti relate, non appena depositati, sono, in ogni caso, ossia anche nel caso in cui i depositi non siano contestuali, “uniti”, ossia confluiscono, a formare il fascicolo del ricorrente».

Fonte: Cass. 10887/2024

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Approfondisci con


La nuova disciplina delle prove in appello

Nella riforma del processo tributario, la più rilevante novità per il grado d’appello è rappresentata dal divieto di proporre “nuovi documenti”, salvo che risultino “indispensabili” per la decisione o che non siano già ..

di

Angelo Vozza

- Avvocato cassazionista specializzato nel settore tributario

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”