giovedì 13/06/2024 • 06:00
Entro il 1° luglio 2024 occorre versare il saldo dell'imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori individuali che si sono avvalsi dell'estromissione agevolata. Come provvedere al versamento?
La Legge bilancio 2023 ha riproposto per gli imprenditori individuali la possibilità di estromettere a condizioni di favore entro la data del 31 maggio 2023 (con effetto retrodatato al 1° gennaio 2023) gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2022 (si ricorda che la disciplina relativa all'estromissione agevolata è stata originariamente introdotta dall'art. 1 c. 121 L. 208/2015). La procedura consente all'imprenditore individuale di trasferire gli immobili dalla sfera imprenditoriale a quella personale, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, in luogo di quella ordinaria. Soggetti beneficiari La misura agevolativa è rivolta ai soggetti che rivestivano la qualifica di imprenditore individuale alla data del 1° gennaio 2023. Possono, altresì, beneficiare dell'estromissione: le imprese individuali in stato di liquidazione; l'erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2022, a condizione che l'opzione sia stata esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del de cuius in forma individuale; il donatario dell'azienda che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante. Al contrario, sono esclusi i soggetti che alla data dal 1° gennaio 2023 avevano perso la qualifica di imprenditore individuale, e gli imprenditori individuali che avevano concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda anteriormente al 1° gennaio 2023. Immobili interessati Sono agevolabili: gli immobili strumentali per destinazione (ovvero quelli utilizzati in maniera esclusiva e diretta per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche); gli immobili strumentali per natura (ovvero quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o se dati in locazione o comodato. Sono tali, gli immobili classificabili nei gruppi catastali B, C, D, ed E, nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria; Circ. AE 26/2016). Per poter essere considerati relativi all'impresa individuale, gli immobili devono essere annotati nell'inventario ovvero, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili (art. 65 c. 1 TUIR). Viceversa, gli immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31 dicembre 1991 possono essere estromessi anche se non presenti nell'inventario (L. 413/91). L'agevolazione non spetta per gli immobili posseduti in leasing (ad eccezione di quelli riscattati entro il 31 ottobre 2022) in quanto si tratta di beni non posseduti in proprietà o diritto reale (si veda Ris. AE 188/2008) Indicazioni operative Si ricorda che: se l'estromissione è avvenuta l'ultimo giorno utile (31 maggio 2023) la trasmissione allo Sdi doveva essere effettuata entro il 12 giugno 2023 (ma la tardiva trasmissione dovrebbe comunque essere ravvedibile); la fattura elettronica doveva essere emessa con codice TD27 in quanto “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” per cessioni di beni di cui all'art. 2 c. 2 punti 4 e 5 DPR 633/72; al contrario delle estromissioni agevolate previste per le società, l'estromissione da parte dell'imprenditore individuale non richiede un atto notarile in quanto comporta il trasferimento del bene dalla sfera imprenditoriale a quella personale (si veda anche Circ. AE 26/2016, cap. VI, parte I, par. 3); la fuoriuscita del bene deve emergere dalle scritture contabili del libro giornale, ovvero dal registro cespiti per i soggetti in contabilità semplificata. Ai fini IVA, l'estromissione degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, ai sensi dell'art. 2 c. 2 n. 5) DPR 633/72 (cessione di beni). Pertanto, se l'operazione è rilevante ai fini dell'imposta, entro il 31 maggio 2023 doveva essere emessa un'autofattura elettronica con codice documento TD27. Imposta sostitutiva Ai fini dell'estromissione è dovuta un'imposta sostitutiva con aliquota 8% sulla differenza tra: il valore normale del bene (ovvero, in alternativa, il valore catastale dello stesso); il relativo valore fiscalmente riconosciuto, ossia il valore iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote d'ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2022 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. L'imposta sostitutiva deve essere versata (codice tributo 1127 riportando l'anno di riferimento 2023), senza interessi e senza possibilità di rateizzo, entro: il 30 novembre 2023 nella misura del 60%; il 30 giugno 2024 per il saldo del 40%, termine che cadendo di domenica è differito al 1° luglio 2024. Infine, si ricorda che: se il valore fiscale è pari o superiore al valore normale, l'imposta sostitutiva non è dovuta e, comunque, anche quando dovuta, l'omesso o insufficiente versamento non determina l'inefficacia dell'estromissione (Ris. AE 82/2009), fermo restando che la minusvalenza è indeducibile dal reddito di impresa; l'accesso all'agevolazione non si perfeziona con il pagamento dell'imposta, ma con la compilazione del quadro RQ nella dichiarazione dei redditi con riferimento al periodo di imposta in cui è effettuata l'estromissione, ovvero il modello Redditi 2024 (si veda Circ. AE 26/2016).
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La legge di Bilancio 2023 ripropone l'estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell'impresa: possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell'imprenditore pagando un'imposta sostitu..
Federico Gavioli
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