giovedì 06/06/2024 • 06:00
Pubblicate in GU dell’UE le norme integrative al Regolamento 2023/1114/UE che disciplina i mercati dei crypto-assets e degli attori che vi operano. Precisati i poteri di intervento delle Autorità e i criteri di classificazione dei token.
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Nella primavera 2023, il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento (UE) 2023/1114, cosiddetto “Regolamento MiCA” (Markets in Crypto-assets Regulation) relativo ai mercati delle cripto-attività. Le norme, che si inseriscono nel quadro generale della strategia europea sulla finanza digitale, vanno a introdurre obblighi di trasparenza e protezione per i possessori di cripto-attività, allo scopo di prevenire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Il 30 maggio scorso sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea due regolamenti delegati che vanno ad integrare il MiCA. Il primo, il Regolamento delegato (UE) 2024/1506 precisa taluni criteri per classificare i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica come significativi. Il secondo, il Regolamento delegato (UE) 2024/1507 specifica i criteri e i fattori di cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti devono tenere conto in relazione ai rispettivi poteri di intervento.
Il Regolamento delegato 2024/1506
Il Regolamento delegato (UE) 2024/1506 richiama, a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del Regolamento MiCA, i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 1 dello stesso regolamento, per classificare i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi, che si applicano anche per la classificazione dei token di moneta elettronica , come token di moneta elettronica significativi. Dunque, con il Regolamento delegato (UE) 2024/1506 sono stati specificati ulteriormente i criteri di cui all' art. 43, paragrafo 1, lettere e) ed f) , anche in relazione ai token di moneta elettronica. Si chiarisce subito che, per consentire all'Autorità bancaria europea (ABE) di determinare se le attività dell'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica siano rilevanti su scala internazionale al di fuori dell'Unione e se i token collegati ad attività, i token di moneta elettronica o i loro emittenti debbano essere considerati interconnessi con il sistema finanziario, è necessario distinguere tra indicatori fondamentali e indicatori accessori. In particolare, gli indicatori fondamentali devono dar conto degli elementi più pertinenti dei token collegati ad attività o dei token di moneta elettronica significativi, mentre gli indicatori accessori dovrebbero essere valutati qualora la valutazione in base agli indicatori fondamentali non consenta all'Autorità bancaria europea di stabilire in modo definitivo che i criteri di cui all'art. 43, paragrafo 1, lettere e) ed f), siano stati soddisfatti.
Il Regolamento delegato considera, poi, la valutazione del criterio della rilevanza delle attività dell'emittente su scala internazionale al di fuori dell'Unione, compreso l'uso del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica per pagamenti e rimesse: a tal proposito, l'ABE dovrà utilizzare indicatori fondamentali relativi alle attività transfrontaliere tra l'Unione e i paesi terzi, alle dimensioni del token in questione e alle attività dell'emittente a livello mondiale. Poiché le operazioni transfrontaliere, in particolare quelle associate agli usi come mezzo di scambio, sono le operazioni a carattere internazionale che presentano maggiori probabilità di comportare rischi per la stabilità finanziaria, tra gli indicatori fondamentali cui riferirsi si segnalano la capitalizzazione di mercato mondiale di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica e la capitalizzazione di mercato globale di tutti i token collegati ad attività e token di moneta elettronica emessi dall'emittente.
A questo punto, nel Regolamento si parla della valutazione del criterio della rilevanza dell'interconnessione dei token collegati ad attività, dei token di moneta elettronica o dei loro emittenti con il sistema finanziario di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114, a proposito del quale gli indicatori dovrebbero rilevare l'interconnessione diretta e indiretta dei token e dei loro emittenti con il sistema finanziario. Tanto l'interconnessione diretta, quanto quella indiretta, potrebbero comportare effetti di contagio in entrambe le direzioni, quindi è necessario stabilire gli indicatori fondamentali della rilevanza della quota di attività di riserva diverse dai depositi, che sono strumenti finanziari emessi da enti finanziari, e della rilevanza della quota di attività detenute dall'emittente rispetto all'offerta complessiva di strumenti finanziari specifici.
Il Regolamento delegato precisa, poi, la necessità di definire indicatori accessori quali: l'assetto proprietario dell'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica; la concentrazione della custodia delle attività di riserva dell'emittente e la sovrapposizione di portafoglio tra le attività di riserva dell'emittente e le attività di riserva degli emittenti di altri token collegati ad attività e token di moneta elettronica.
Il Regolamento delegato 2024/1507
Anche il Regolamento delegato (UE) 2024/1507 va ad integrare il Regolamento MiCA, stabilendo un elenco di criteri e fattori di cui le autorità competenti, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità bancaria europea (ABE) devono tenere conto per determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione o di almeno uno Stato membro, consentendo allo stesso tempo l'adozione di misure opportune quando si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti.
A tal fine, le Autorità si baseranno, tra gli altri, sul grado di complessità della cripto-attività o del token collegato ad attività o token di moneta elettronica; sulla portata dei potenziali effetti negativi; sul tipo di clienti coinvolti; sul grado di trasparenza; sulle particolari caratteristiche della cripto-attività o del token collegato ad attività o token di moneta elettronica; sull'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita; i costi e la facilità con cui gli investitori sono in grado di vendere o cambiare la cripto-attività o il token in questione; sulla situazione finanziaria e imprenditoriale dell'emittente.
Fonte: Reg. UE 1506/2024
Reg. UE 1507/2024
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