Il redditometro stop and go
Sul redditometro, poco tempo fa il MEF ha confermato la sospensione dell'efficacia del DM 07/05/2024, con cui era stato reintrodotto questo accertamento presuntivo, in attesa di migliorie tecniche finalizzate a garantire maggiori tutele per i contribuenti. Nel dettaglio, attraverso l'atto di indirizzo il 23 maggio 2024 del MEF, si sono differite le attività applicative del DM fino all'entrata in vigore delle modifiche normative all'art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973. Queste future modifiche all'art. 38 chiariranno le condizioni in cui l'accertamento sintetico, basato su elementi indicativi di spesa personale, potrà essere applicato, concentrandosi principalmente sui casi di palese incongruenza tra tenore di vita e redditi dichiarati (con tutti i limiti degli accertamenti sintetici, inadatti per natura a trovare l'evasione alla foce – la spesa personale – anche alla fonte del reddito evaso).
La polemica sul tema (con inevitabile ricasco su questioni politiche) ha fatto perdere di vista anche quel che c'era di buono nel redditometro. Questo strumento, se ben applicato, potrebbe rivelarsi utile per contrastare fenomeni evasivi di plateale occultamento dei ricavi rispetto al dichiarato o addirittura di attività prive di partita iva (in epoca di cake designer, personal trainer, consulenti d'immagine, organizzatori di eventi, ecc… talvolta fiscalmente inesistenti), andando a superare alla precedente sospensione del redditometro nel 2018, forse eccesiva come misura. Si può dire che il redditometro, come l'autovelox, non è mai giusto o sbagliato in sé, ma dipende dalle modalità applicative e dai relativi fini. Se si usano tali strumenti solo per fare cassa, se ne svilisce il significato e le finalità. Se si applicano per contrastare fenomeno illeciti allora hanno una loro logica sistematica.
Rimane comunque un problema di coordinamento normativo, per un DM ancora in vigore stoppato d'urgenza da un provvedimento interno del MEF, privo di potere normativo. A tal fine, la prossima legge di conversione del DL Coesione, tramite un emendamento ad hoc, sta cercando - se verranno confermate le indiscrezioni - di porre rimedio a posteriori al caos generato dal "pasticciaccio brutto" del redivivo (e subito ri-defunto) redditometro - per utilizzare un'espressione pasoliniana fin troppo logora in materia tributaria.
La situazione normativa attuale
Attualmente, con l'atto di indirizzo del 23 maggio 2024 è stato disposto che l'avvio delle attività applicative conseguenti all'emanazione del D.M. 7 maggio 2024, attuativo del comma 5 dell'art. 38, D.P.R. n. 600/1973, è differito all'entrata futura in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative. Quindi, a rigore il redditometro è formalmente utilizzabile dagli uffici finanziari, perché l'atto di indirizzo non può alterare la gerarchia delle fonti del diritto e abrogare (o sospendere) una norma in vigore. La confusione normativa generatasi richiede quindi un emendamento in sede di conversione del DL coesione, per sospendere con efficacia di legge il DM sul redditometro.
Conviene ragionare su cosa potrebbe accadere in questo "medio tempore", tra il DM emanato e la legge di conversione che lo sospende in forma efficacie. Gli organi verificatori, ad oggi (con la reintroduzione del maggio scorso) potrebbero emanare accertamenti da redditometro, ma sembra chiaro che ragioni di opportunità istituzionale e politica abbiano portato a non emanare alcun accertamento basato sul nuovo (vecchio) redditometro, anche perché i tempi erano troppo stretti per l'attivazione della macchina dei controlli, ferma dal 2015.
Implicazioni per i Contribuenti in caso di accertamento da redditometro
Un punto cruciale è se, a posteriori, sia possibile annullare ex-tunc gli (ipotetici) accertamenti da redditometro effettuati nel breve periodo di vigenza del DM prima della sua probabile sospensione con emendamento di legge. La risposta più plausibile è sì.
La irretroattività delle norme tributarie è scritta nello statuto del contribuente, ma – come è già avvenuto spesso – tale principio può essere derogato da altre norme di pari grado, come la legge di conversione. Inoltre, lo scopo dell'emendamento è proprio quello di sanare questo inceppamento della comunicazione politica e della relatività legislativa, con una norma che non era realmente voluta dal governo (almeno con quelle modalità) e che quindi è stata cancellata dallo stesso governo. Si tratta, questa volta, di una retroattività pro contribuente che non dovrebbe creare problemi di tutela costituzionale
In attesa dell'emendamento che dovrebbe chiarire definitivamente la situazione, è importante per i contribuenti monitorare attentamente gli sviluppi. La speranza è che il legislatore riesca a risolvere il caos normativo creato a maggio e successivamente a ripristinare un'applicazione coerente e giusta del redditometro, tenendo conto anche delle indicazioni – più garantiste per il contribuente – contenute del DM di maggio 2024, di certo migliorativo rispetto al precedente redditometro. In fondo, la chiarezza e la trasparenza normativa sono cruciali per garantire un sistema fiscale equo e funzionante.