sabato 01/06/2024 • 06:00
Dopo la Riforma dello Sport, uno dei temi dibattuti è stato il trattamento previdenziale e fiscale applicabile ai compensi percepiti dai lavoratori sportivi dilettantistici. In sede di compilazione del Modello 730, attenzione al doppio regime fiscale applicato ai redditi percepiti nel 2023.
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Nell'ultimo anno abbiamo affrontato il tema del lavoro sportivo sotto diversi punti di vista, cercando di fornire un quadro chiaro e aggiornato rispetto a tutte le novità che si sono freneticamente succedute: chi pensava che al 1° luglio 2023 avremmo avuto un quadro normativo completo e definitivo, è rimasto purtroppo deluso.
Sono numerosi i temi su cui il legislatore è ritornato, anche ripetutamente, con chiarimenti e interventi correttivi; basti pensare alle scadenze relative agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative. Tali scadenze sono state più volte posticipate, per dare modo agli enti sportivi e a tutti gli operatori del settore di adeguarsi alle novità e uniformarsi correttamente alla disciplina introdotta, in particolare nel settore dilettantistico. Se, da un lato, queste continue modifiche hanno allungato i tempi di attuazione della riforma ed evitato pesanti sanzioni agli enti sportivi, dall'altro hanno ulteriormente complicato il quadro normativo, a cui si sono progressivamente aggiunte le circolari e i pareri dei principali enti competenti, ossia INPS, INAIL, INL e AdE.
Trattamento previdenziale e fiscale
Uno dei temi più dibattuti del 2023 è stato sicuramente il trattamento previdenziale e fiscale applicabile ai compensi percepiti dai lavoratori sportivi del settore dilettantistico, in particolare per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche di tipo amministrativo-gestionale. Il problema nasceva dalla diversa disciplina applicabile ai compensi percepiti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, rispetto a quelli percepiti a partire dal 1° luglio 2023.
Ricordiamo, infatti, che nel primo periodo tali compensi rientravano nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR. Inoltre, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR, tali compensi «non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro».
Per il secondo periodo, tale limite è stato innalzato con l'entrata in vigore dell'articolo 36, comma 5 del D.lgs. 36/2021: «I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00»
I problemi applicativi, come abbiamo già avuto modo di vedere, si sono riproposti anche in sede di certificazioni uniche e attualmente nelle dichiarazioni dei redditi tramite modello 730, che ricordiamo dovranno essere presentate entro il 30 settembre. In entrambi i casi si dovrà continuare a porre attenzione al doppio regime fiscale applicato ai redditi percepiti nel 2023.
Anche la disciplina contributiva è cambiata: per i lavoratori autonomi operanti nell'ambito del dilettantismo, per le collaborazioni coordinate e continuative sportive sempre in tale ambito e per i co.co.co. amministrativo-gestionali viene previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, con alcune agevolazioni; l'aliquota è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. Tuttavia, come precisato dall'INPS Con la circolare 88/2023, la soglia di esenzione di 5mila euro ai fini previdenziali si calcola considerando solo i compensi erogati dal 1° luglio 2023.
Segnaliamo che il collaboratore è tenuto a rilasciare autocertificazione per i compensi percepiti anche da altri soggetti, ivi inclusi quelli a titolo di lavoro autonomo occasionale, al fine di determinare la soglia di esenzione. L'obbligo di applicare e versare i contributi previdenziali ricadrà sul committente, tenuto a corrispondere gli importi eccedenti la soglia di esenzione. Non bisogna dimenticare che gli enti che si avvalgono di prestazioni sportive potranno effettuare l'iscrizione dei collaboratori al libro unico del lavoro in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Le prossime fasi
Infine, siamo ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge che modificherà la disciplina dei rimborsi spese erogati ai volontari (per i quali si vorrebbe innalzare a euro 400 la soglia) e dei compensi percepiti da dipendenti pubblici (per i quali si discute dell'introduzione di una soglia di euro 5000 al di sotto della quale sarebbe necessaria la sola comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di prestazioni sportive).
Rispetto al 2023, sicuramente gli operatori del settore sono più preparati e consapevoli rispetto a queste nuove tipologie di adempimenti, che verranno effettuati con maggiore rapidità ed efficienza nel 2024, dovendo considerare un unico regime fiscale e previdenziale applicabile ai compensi percepiti, avendo di fronte un quadro normativo che pian piano sta raggiungendo una forma sempre più chiara e comprensibile.
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