martedì 21/05/2024 • 06:00
L'INPS, con Circ. 20 maggio 2024 n. 67, delinea le varie possibilità di cumulo o sospensione per i tanti lavoratori sportivi che sono attualmente in NASPI oppure per i tanti lavoratori che in aggiunta al rapporto di lavoro abbinano durante l'anno o solo nel periodo estivo l'attività lavorativa sportiva.
Eravamo in attesa da mesi di questa circolare soprattutto per dare risposta ai numerosi dubbi che il messaggio INPS n. 1414 del 9/04/2024, in cui sono stati riepilogati i limiti di reddito da lavoro dipendente e parasubordinato ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, non aveva risolto. La circolare dopo un ampio riepilogo della normativa e delle novità ormai assimilate in tema di riforma del lavoro sportivo, delinea quelle che sono le possibilità per i lavoratori sportivi che perdono il posto di lavoro in maniera non volontaria e quindi potranno accedere alle prestazioni relative alla NASPI oppure relative alla DIS-COLL. NASPI e lavoro subordinato sportivo L'art. 33, c. 5, D.Lgs. 36/2021, amplia, con decorrenza dal 1° luglio 2023, la platea dei destinatari della disciplina della NASpI, comprendendo anche i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono l'attività lavorativa. Pertanto, per tali lavoratori, ai fini dell'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI ciò che rileva è la natura giuridica subordinata del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia del settore sportivo in cui il lavoratore opera. DISCOLL per i collaboratori L'art. 35, c. 2, D.Lgs. 36/2021 prevede che nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e che a tale fine sono iscritti, con decorrenza dal 1° luglio 2023, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Come chiarito con la circolare n. 88 del 2023, ai sensi dell'articolo 35, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, l'obbligo contributivo presso la Gestione separata per tale categoria di lavoratori sorge al superamento dell'importo di compensi pari a 5.000 euro annui, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Per tali lavoratori è dovuta, pertanto, la contribuzione derivante dall'applicazione, sui compensi relativi ai rapporti di lavoro sportivo, delle aliquote pari al 2,03 per cento per la tutela della maternità, della malattia e della disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL). Indennità NASPI o DISCOLL e redditi da lavoro sportivo A seguito della riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore dal 1° luglio 2023, infatti, delle principali novità ha riguardato proprio i regimi previdenziali e contributivi dei lavoratori sportivi, che cambiano a seconda della tipologia contrattuale. In particolare, per i lavoratori autonomi operanti nell'ambito del dilettantismo, per le collaborazioni coordinate e continuative sportive sempre in tale ambito e per i co.co.co. amministrativo-gestionali viene previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS al superamento della soglia di 5.000,00 euro annui. L'Istituto ha previsto che i percettori di NASpI i quali, in corso di fruizione della prestazione esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all'INPS il relativo reddito annuo presunto. La predetta comunicazione deve essere effettuata nel termine, legislativamente previsto a pena di decadenza (artt. 9 e 10 D.lgs. 22/2015), di un mese dall'inizio dell'attività o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente. Per quanto concerne i percettori della prestazione DIS-COLL, considerato che le disposizioni di cui all'art. 15 D.Lgs. 22/2015 ammettono la fruizione della prestazione e la contestuale produzione di reddito derivante dalla sola attività autonoma/parasubordinata – gli stessi sono tenuti alla comunicazione del reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, sempre nel rispetto del termine legislativamente previsto a pena di decadenza dall'art. 15, c. 12, D.lgs. 22/2015. In riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è stato precisato che l'obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all'abbattimento dell'indennità di disoccupazione sorge al superamento dell'importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tal fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Fonte:
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Stefania Coiana
- Consulente del lavoro in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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