giovedì 30/05/2024 • 06:00
Con due sentenze, pronunciate al termine di due giudizi di merito nell'ambito dei quali i contribuenti avevano formulato richiesta di ammissione della prova testimoniale, è stato evidenziato il carattere speciale della testimonianza pensata per il processo tributario rispetto a quella prevista per il processo civile.
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La testimonianza scritta nel D.Lgs. n. 546/1992 A partire dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della L. n. 130/2022, intitolata “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario”, la testimonianza scritta è entrata a far parte del novero dei mezzi di prova tipici del processo tributario ed è ammissibile, in forza dell'art. 8, c. 3, della suddetta legge di riforma del contenzioso tributario, in tutti i processi tributari instaurati con ricorsi ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. n. 546/1992 notificati dal contribuente dal giorno dell'entrata in vigore della stessa legge. Questo nuovo mezzo di prova, in particolare, è disciplinato all'art. 7, c. 4, D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 4, c. 1, lett. c), della suddetta legge. Alla stregua della testimonianza scritta di cui all'art. 257-bis, c.p.c., la testimonianza scritta nel processo tributario consiste nell'escussione di un soggetto estraneo alla vicenda sostanziale, quindi diverso, sia dalla parte ricorrente – id est: il contribuente – che dalla parte resistente – id est:, l'ente impositore – tramite la notificazione al medesimo di un modulo di testimonianza articolato su uno o più quesiti che il testi...
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