mercoledì 29/05/2024 • 09:01
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2024 n. 123 il Decreto 20 maggio 2024 in tema di disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati.
redazione Memento
Il 28 maggio 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 maggio 2024 del Viceministro dell'Economia e delle Finanze riguardante i regimi transitori semplificati previsti per i gruppi multinazionali e nazionali soggetti alle regole della global minimum tax. Vedi anche: Transitional safe harbours per i soggetti alla global minimum tax del 22 maggio 2024. Regimi opzionali e temporanei Si tratta di regimi opzionali di carattere temporaneo che sono stati previsti nell'ambito dei lavori OCSE sulla global minimum tax e, in particolare, nell'art. 8.2 delle Model Rules (anche Regole GloBE) al fine di limitare gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi multinazionali e le Amministrazioni fiscali chiamati rispettivamente ad applicare e a controllare la corretta applicazione della disciplina sull'imposizione minima globale. Safe Harbour Il primo dei due regimi di semplificazione, denominato Safe Harbour consente di considerare pari a zero l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo in un esercizio e con riferimento a un Paese senza la necessità di calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e l'eventuale importo dell'imposizione integrativa secondo le modalità ordinarie previste dalle Regole GloBE se tale Paese presenta un basso rischio fiscale. Il regime è azionabile su opzione dell'entità dichiarante; l'imposizione integrativa, inclusa l'imposizione integrativa addizionale di cui all'art. 36 DLgs n. 209/2023, dovuta in un esercizio ricompreso nel Periodo Rilevante da un gruppo multinazionale in relazione a un Paese, o da un gruppo nazionale in relazione allo Stato italiano, è assunta pari a zero se in relazione a tale esercizio e a tale Paese il gruppo soddisfa determinati requisiti. Safe Harbour UTPR transitorio Il secondo regime semplificato di carattere transitorio, denominato “Safe Harbour UTPR transitorio”, è stato concepito e approvato dal Quadro Inclusivo sul BEPS per fornire uno sgravio di natura temporanea nel Paese della controllante capogruppo che non adotta le Regole GloBE durante i primi 2 anni dalla loro entrata in vigore. Su opzione dell'impresa dichiarante, l'importo dell'imposta minima suppletiva calcolata in relazione al Paese della capogruppo sarà considerato pari a zero per gli esercizi di durata non superiore a 12 mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026: il Porto sicuro sull'UTPR è concesso solo a condizione che tali Paesi applichino un'imposta sul reddito delle società con un'aliquota nominale almeno pari al 20%. Fonte: DM 20 maggio 2024 (GU 28 maggio 2024 n. 123)
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Maria Eugenia Palombo
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