mercoledì 22/05/2024 • 06:00
Il Ministero dell'Economia e della Finanze ha reso noto che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 maggio 2024 del Viceministro dell'Economia e delle Finanze, riguardante i regimi transitori semplificati previsti per i gruppi multinazionali e nazionali soggetti alle regole della global minimum tax.
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Premessa
L'art. 39, c. 3, DLgs n. 209/2023, contiene le disposizioni di attuazione dei regimi transitori semplificati (transitional safe harbours) di natura opzionale e di carattere temporaneo che sono stati previsti nell'ambito dei lavori OCSE sulla global minimum tax.
L'art. 32, Direttiva 2022/2523/UE (Direttiva GMT) contiene la deroga alle disposizioni ordinarie di determinazione dell'imposizione minima globale al ricorrere delle condizioni stabilite da un Accordo internazionale qualificato sui regimi di semplificazione (rectius Porti sicuri).
È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 20 maggio 2024 del Viceministro dell'Economia e delle Finanze riguardante i regimi transitori semplificati previsti per i gruppi multinazionali e nazionali soggetti alle regole della global minimum tax.
Le disposizioni del Decreto in commento introducono nel nostro ordinamento tali regimi concordati a livello OCSE, concessi in via temporanea ai grandi gruppi d'imprese per facilitare i primi anni di entrata in vigore delle nuove regole e mitigare le difficoltà che le multinazionali o i gruppi nazionali su larga scala incontreranno per implementare efficaci sistemi di raccolta dei dati e delle informazioni da utilizzare per eseguire i calcoli puntuali della global minimum tax.
Regimi opzionali e temporanei
Si tratta di regimi opzionali di carattere temporaneo che sono stati previsti nell'ambito dei lavori OCSE sulla global minimum tax e, in particolare, nell'art. 8.2 delle Model Rules (anche Regole GloBE) al fine di limitare gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi multinazionali e le Amministrazioni fiscali chiamati rispettivamente ad applicare e a controllare la corretta applicazione della disciplina sull'imposizione minima globale.
a) Safe Harbour
Il primo dei due regimi di semplificazione, denominato Safe Harbour consente di considerare pari a zero l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo in un esercizio e con riferimento a un Paese senza la necessità di calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e l'eventuale importo dell'imposizione integrativa secondo le modalità ordinarie previste dalle Regole GloBE se tale Paese presenta un basso rischio fiscale.
Il regime è azionabile su opzione dell'entità dichiarante; l'imposizione integrativa, inclusa l'imposizione integrativa addizionale di cui all'art. 36 DLgs n. 209/2023, dovuta in un esercizio ricompreso nel Periodo Rilevante da un gruppo multinazionale in relazione a un Paese, o da un gruppo nazionale in relazione allo Stato italiano, è assunta pari a zero se in relazione a tale esercizio e a tale Paese il gruppo soddisfa, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:
1. il requisito de minimis transitorio garantisce che il “Paese testato” non presenti una pericolosità fiscale quando il gruppo registra Ricavi Totali inferiori a 10 milioni di euro e un Utile Ante Imposte inferiore a 1 milione di euro nell'esercizio considerato e nel Paese testato;
2. il secondo requisito riguarda l'Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata che viene calcolata in ciascun esercizio, in relazione ad un “Paese testato”, rapportando le Imposte Rilevanti Semplificate dell'esercizio (numeratore) al suo Utile Ante Imposte (denominatore). Le Imposte Rilevanti Semplificate sono le imposte sul reddito del “Paese testato” indicate nella voce imposte dei Rendiconti Finanziari Qualificati del gruppo, al netto degli importi che non rappresentano imposte rilevanti e degli importi relativi alle posizioni fiscali incerte indicate in tali rendiconti. Il gruppo multinazionale o nazionale può esercitare l'opzione per il regime transitorio semplificato in un esercizio rientrante nel Periodo Rilevante e in relazione a un “Paese testato” se, per quell'esercizio e in quel Paese, il gruppo ha un'Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata uguale o superiore all'Aliquota di Imposizione Transitoria. Quest'ultima è pari all'aliquota del:
3. il terzo requisito riguarda il profitto ordinario che scaturisce dal confronto tra l'importo della riduzione del reddito da attività economica sostanziale (SBIE) di un “Paese testato” e il relativo Utile o Perdita Ante Imposte sul reddito come riportato nel CbCR Qualificato del gruppo multinazionale o come sarebbe stato riportato nel CbCR Qualificato se il gruppo multinazionale o nazionale fosse stato obbligato a predisporlo. L'importo dello SBIE calcolato per la verifica del requisito del profitto ordinario non deve tener conto delle spese salariali ammissibili e delle immobilizzazioni materiali ammissibili delle entità che non sono ricomprese nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata (ad esempio, Entità possedute per la vendita) o che sono entità escluse ai sensi delle Regole GloBE o, nella prospettiva dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 11 DLgs n. 209/2023.
Per assicurare che i dati ivi contenuti siano attendibili è necessario che il CbCR sia “qualificato”, intendendo per tale solo il CbCR che attinge tutti i dati da Rendiconti Finanziari Qualificati quali:
a) i rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo;
b) i bilanci o rendiconti separati delle imprese predisposti in base a Principi contabili conformi o in base a Principi contabili autorizzati a condizione che le informazioni ivi riportate siano predisposte esclusivamente in base a tali principi e siano affidabili;
c) nel caso di un'impresa che non è consolidata linea per linea a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza e il suo bilancio o rendiconto separato non rispetta la condizione sub. b), i bilanci di tale impresa utilizzati per la predisposizione della Rendicontazione Paese per Paese del gruppo.
Il valore dei Ricavi Totali e dell'Utile Ante Imposte indicati nei Rendiconti Finanziari Qualificati non devono essere modificati in dipendenza del trattamento fiscale degli elementi che concorrono a determinarli. Un pagamento infragruppo trattato come un ricavo nel Rendiconto Finanziario Qualificato del destinatario e come un costo nel Rendiconto Finanziario Qualificato del pagatore, ad esempio, deve essere incluso nei Ricavi Totali e nell'Utile Ante Imposte ai fini dei calcoli per fruire del regime transitorio semplificato senza ulteriori aggiustamenti, indipendentemente dal trattamento fiscale di tale operazione nella giurisdizione del destinatario o del pagatore e il trattamento di tale operazione nel Rapporto CbC.
b) Safe Harbour UTPR transitorio
Il secondo regime semplificato di carattere transitorio, denominato “Safe Harbour UTPR transitorio”, è stato concepito e approvato dal Quadro Inclusivo sul BEPS per fornire uno sgravio di natura temporanea nel Paese della controllante capogruppo che non adotta le Regole GloBE durante i primi 2 anni dalla loro entrata in vigore.
Su opzione dell'impresa dichiarante, l'importo dell'imposta minima suppletiva calcolata in relazione al Paese della capogruppo sarà considerato pari a zero per gli esercizi di durata non superiore a 12 mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026: il Porto sicuro sull'UTPR è concesso solo a condizione che tali Paesi applichino un'imposta sul reddito delle società con un'aliquota nominale almeno pari al 20%.
L'opzione per il regime transitorio in esame deve essere esercitata, dall'impresa dichiarante del gruppo, nella comunicazione rilevante in relazione a un esercizio e per un Paese, salvo rinnovo se ricorrono tutti i requisiti previsti per fruire della semplificazione. Il rinnovo dell'opzione, che avviene con la medesima modalità prevista per il primo esercizio in cui è esercitata, può riguardare solo esercizi di durata non superiore a 12 mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026.
L'aliquota nominale dell'imposta sul reddito delle società in ciascun Paese è individuata nell'aliquota nominale prevista generalmente nell'ordinamento estero per l'imposizione dei gruppi multinazionali che rientrano nell'ambito applicativo delle Regole GloBE. Al pari del regime transitorio semplificato, il gruppo che si avvale del regime semplificato per l'imposta minima suppletiva è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi informativi e dichiarativi riguardanti il Paese rispetto al quale sono verificati i requisiti per applicare tale regime.
Idoneità al beneficio
L'Amministrazione fiscale italiana che desidera contestare l'uso di un regime transitorio semplificato lo comunica all'impresa dichiarante o all'impresa locale designata o a ciascuna impresa o entità localizzata in Italia, responsabile dell'imposizione integrativa dovuta nel nostro Paese, entro 36 mesi dalla ricezione della comunicazione rilevante (GIR) di cui all'art. 51, D.Lgs n. 209/2023. Se l'impresa o le imprese coinvolte non riescono a dimostrare che i fatti e le circostanze identificati dall'Amministrazione fiscale non hanno influenzato l'idoneità del gruppo ad avvalersi del Porto sicuro in relazione a un Paese entro il suddetto periodo di 6 mesi, non sarà applicabile la semplificazione richiesta nonostante l'esercizio dell'opzione. Se, viceversa, tali soggetti dimostrano che i fatti e le circostanze identificati dall'Amministrazione fiscale non hanno inciso sull'idoneità dell'impresa multinazionale a beneficiare del Porto sicuro scelto nella comunicazione rilevante in relazione alle imprese ed entità situate nella giurisdizione testata, l'opzione per il regime transitorio semplificato sarà ancora applicabile e l'imposizione integrativa, per quella giurisdizione testata, continuerà a essere assunta pari a zero.
Fonte: Decreto MEF 20 maggio 2024
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Maria Eugenia Palombo
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