Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, in attuazione della L. n. 111/2023.
Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.
Regolarizzazione delle fatture da parte del destinatario
Una prima rilevante novità attiene alla riformulazione dell'art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997, relativo all'obbligo della regolarizzazione delle fatture da parte del cessionario/committente, soggetto passivo IVA.
Secondo l'attuale testo normativo, il cessionario/committente, se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un'autofattura; se, invece, ha ricevuto una fattura irregolare, deve trasmettere, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo, previo versamento dell'imposta o della maggiore imposta eventualmente dovuta.
L'omessa regolarizzazione è punita con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'IVA, con un minimo di 250 euro.
Nella nuova versione dell'art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997, al cessionario/committente è applicata la sanzione del 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, qualora non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest'ultima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Il cessionario/committente, quindi, non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta, ma solo a segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno dalla medesima individuate.
È verosimile che l'abolizione dell'obbligo di pagare l'imposta faciliterà la collaborazione del cessionario/committente.
In merito al contenuto della segnalazione, dalla Relazione illustrativa si desume che la regolarizzazione richiesta dovrebbe consistere nel comunicare all'Agenzia i dati relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dei beni e servizi, all'ammontare del corrispettivo, all'aliquota e all'ammontare dell'imponibile e dell'imposta.
La nuova norma, inoltre, esclude espressamente che il cessionario/committente abbia l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente/prestatore riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.
Tale previsione recepisce il consolidato orientamento della giurisprudenza sui limiti dell'attuale obbligo di regolarizzazione in capo cessionario/committente, attribuendo però a quest'ultimo una responsabilità dipendente dalla valutazione degli Uffici, che potrebbe spingere gli operatori a segnalare precauzionalmente le violazioni.
Detrazione dell'IVA non dovuta
Un'altra novità è relativa all'art. 6, comma 6, del DLgs. n. 471/1997, che nell'attuale formulazione prevede che chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta.
La norma prosegue stabilendo che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del cessionario/committente alla detrazione (salvo frodi o abusi), nei suoi confronti è irrogata la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
La Corte di Cassazione ha, in un primo tempo, limitato l'ambito applicativo di quest'ultima previsione, ritenendola applicabile soltanto in relazione alle operazioni imponibili, allorquando sia stata corrisposta l'IVA in base ad un'aliquota superiore a quella effettivamente dovuta e non anche con riferimento alle ipotesi di operazioni non imponibili, esenti o non soggette (sent. n. 10439/2021 e n. 24289/2020; si veda anche la risoluzione n. 51/E/2021).
Dopodiché, l'interpretazione giurisprudenziale si è evoluta in un senso ancora più rigoroso.
Ad avviso della Suprema Corte, siccome l'art. 6, comma 6, del DLgs. n. 471/1997 si prefigge lo scopo di mitigare il trattamento sanzionatorio, la detrazione dell'imposta assolta in misura superiore a quella effettiva spetta per la sola parte corrispondente all'imposta dovuta, in coerenza con l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE, per la quale il diritto alla detrazione è limitato all'imposta dovuta e non anche a quella indebitamente versata a monte (sent. n. 24581/2022 e n. 35500/2021).
Nella nuova versione, risultante dal decreto legislativo attuativo della delega fiscale, viene anzitutto ridotta dal 90% al 70% la sanzione proporzionale prevista per l'illegittima detrazione dell'imposta.
Riguardo, invece, alla sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, prevista per la detrazione dell'IVA indebitamente applicata dal cedente/prestatore in misura superiore a quella effettiva, la novità è rappresentata dall'estensione della sanzione ai casi di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette.
In linea con l'orientamento giurisprudenziale di cui sopra, salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario/committente alla detrazione della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere.
Inoltre, viene previsto che la sanzioni proporzionale e fissa non si applicano se la violazione ha determinato la punibilità della violazione della dichiarazione infedele, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DLgs. n. 471/1997.