Il Decreto delegato sulle sanzioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2024 conferma le disposizioni in tema di specialità e di coordinamento tra procedimento penale e procedimento amministrativo e le norme sulla riduzione degli effetti del doppio binario penale e amministrativo, quantomeno per le sentenze penali di assoluzione passate in giudicato.
Confermato, con qualche riequilibratura, il sistema premiale di rateazione con effetti sul procedimento penale. Confermata anche la deroga al favor rei che probabilmente genererà molto contenzioso almeno fino a un pronunciamento della Corte costituzionale.
Poche le novità, e pressoché marginali, che si registrano al testo del Decreto delegato in materia di sanzioni dopo il passaggio dalle commissioni parlamentari.
Crediti inesistenti e non spettanti
Positiva è certamente la riformulazione con una migliore tecnica di redazione della distinzione concettuale tra crediti inesistenti e crediti non spettanti. Secondo la nuova formulazione:
per crediti inesistenti si dovranno intendere i crediti per i quali i requisiti soggettivi e oggettivi siano mancanti ovvero siano oggetto di una falsa rappresentazione mediante documenti falsi, simulazioni o artifici;
per crediti non spettanti si dovranno intendere i crediti fruiti con modalità diverse da quelle previste per legge ovvero, per l'eccedenza, quelli fruiti in misura maggiore rispetto a quella stabilite dalla legge, nonché i crediti che difettano di elementi ulteriori o qualità specifiche richieste dalla legge.
Quest'ultima formulazione è certamente quella meno efficace, ma il concetto risulta comunque ricavabile per differenza comparativa con le definizioni delle altre fattispecie.
Dalla non punibilità degli omessi versamenti alla deroga del favor rei
Viene confermata la non punibilità penale degli omessi versamenti di cui agli artt- 10-bis e 10-ter del d.lgs. 74/2000 nel caso in cui il debito sia in corso di regolare rateazione, beneficio esteso al caso di decadenza dal beneficio della rateazione, se il debito residuo non è superiore, rispettivamente a cinquantamila euro (art. 10-bis) e a settantacinquemila euro (art. 10-ter).
Altra novità di raccordo è l'inserimento di un comma 2-bis all'art. 3-bis del d.lgs. 462/1997. In pratica, il legislatore, ai fini dell'applicazione della non punibilità di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 74/2000 prevede la facoltà del contribuente di procedere autonomamente alla rateazione, in un massimo di venti rate trimestrali, dell'importo dovuto nelle more della comunicazione dell'esito del controllo automatizzato da parte dell'agenzia delle entrate. Dopo la comunicazione dell'agenzia delle entrate il pagamento procede secondo il piano rateale già iniziato dal contribuente.
Una novità rispetto alla bozza originaria del Decreto delegato che riguarda invece il d.lgs. 472/1997 riguarda l'aggiunta nel comma 3 dell'art. 16 di un periodo che introduce la possibilità di rateizzare anche il pagamento delle sanzioni irrogate senza accertamento di maggiore imposta. Qui è previsto un piano, al massimo, di otto rate trimestrali per importi fino a cinquantamila euro, massimo elevabile a sedici rate trimestrali per importi superiori.
Altra novità riguarda la possibilità di definizione agevolata delle sanzioni alle condizioni originarie (cioè, in pratica, quelle previste in caso di acquiescenza all'atto di contestazione) nelle ipotesi di autotutela parziale in corso di giudizio. La condizione è che il contribuente rinunci al ricorso.
Qui però va detto che esiste un tema che il legislatore non ha affrontato e che riguarda un limite importante previsto dall'art. 16 d.lgs. 472/1997, limite che si pone in conflitto con l'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente in tema di contraddittorio generalizzato.
L'attuale procedura, infatti, secondo la quale la presentazione delle deduzioni difensive è alternativa alla possibilità di definizione agevolata dell'atto di contestazione delle sanzioni, non è compatibile con il principio di contraddittorio generalizzato sancito dal nuovo art. 6-bis dello Statuto del contribuente. E questo perché la disciplina del contraddittorio generalizzato impone che lo svolgimento del contraddittorio avvenga prima dell'emanazione dell'atto pregiudizievole, salvaguardando il contribuente dalla preclusione della definizione agevolata anche quando le sue deduzioni non vengano accolte. Mentre l'attuale disciplina del procedimento sanzionatorio consente al contribuente l'accesso alla definizione agevolata solo in caso di accoglimento delle sue deduzioni e conseguente rideterminazione delle sanzioni rispetto all'atto di contestazione (art. 16, comma 7-bis d.lgs. 472/1997). E, in futuro, anche in caso di autotutela parziale in corso di giudizio.
Delude infine la conferma della deroga al favor rei prevista dall'art. 5 del Decreto delegato. La questione è destinata ad alimentare un probabile quanto esteso contenzioso, stante la violazione dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.
Osservazioni
Nel complesso, quindi, sono davvero poche e poco rilevanti gli interventi delle commissioni parlamentari sulla bozza di Decreto delegato in materia di sanzioni.
AL di là della questione spinosa della deroga al favor rei in materia sanzionatoria, il principio di specialità tra sanzioni penali e sanzioni amministrative non è stato disciplinato meglio e più efficacemente rispetto al passato.
Quanto al coordinamento tra procedimento penale e procedimento tributario, resta in piedi il sistema del doppio binario con l'eccezione delle sentenze penali passate in giudicato di assoluzione, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, nei processi con rito ordinario. Pur essendo una norma che va senz'altro nella direzione di evitare torti giudiziari paradossali per i contribuenti, non è purtroppo sufficiente a superare la possibilità di sovrapposizione fra i due procedimenti.
Non era facile ma si poteva tentare una soluzione più strutturale, attribuendo ad esempio all'accertamento definitivo dei fatti in sede penale (indipendentemente dall'esito, sia esso di assoluzione o di condanna) il valore di cosa giudicata nel processo tributario, e questo, non fosse altro perché l'istruttoria del processo penale è senza dubbio più accurata e approfondita di quella, praticamente inesistente, del processo tributario.