mercoledì 22/05/2024 • 06:00
Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno anche nei casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza 21 maggio 2024 n. 14028.
Ascolta la news 5:03
L'imposta di soggiorno è un tributo locale, applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune in cui tale imposta è stata istituita. Questo tipo di imposta non è corrisposta da chi gestisce la struttura ricettiva ma dalle persone che vi soggiornano e l'intero ammontare incassato dall'Ente comunale, come da normativa, è interamente investito in ambito turistico.
Gli obblighi del gestore della struttura ricettiva
L'art. 4, c. 1-ter, D.Lgs. 23/2011 (disposizione inserita dall'art. 180, c. 3, DL 34/2020), prevede che il gestore della struttura ricettiva sia responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Il sopravvenuto c. 1-ter dell'art. 4 ha altresì stabilito che il gestore della struttura responsabile sia soggetto a sanzioni amministrative per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno. Ebbene, la disposizione in commento è stata oggetto di discussione; sicché, successivamente, con l'art. 5-quinquies DL 21 ottobre 2021, n. 146, fornendo l'interpretazione autentica della norma, il Legislatore ha poi disposto che il c. 1-ter del citato art. 4, D.Lgs. 23/2011, si intenda applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. A seguito di ciò, sono sorti alcuni interrogativi sull'efficacia retroattiva.
La responsabilità per danno erariale
Nella vicenda in esame, la Procura regionale aveva contestato ai ricorrenti, quali titolari della struttura, un danno erariale a titolo di dolo quantificato con riferimento ai periodi in cui i medesimi avevano operato nella predetta struttura, per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno dovuta per l'esercizio della medesima attività ricettiva (dal 3 dicembre 2014 al 5 settembre 2016). A seguito di ricorso, la sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda della Procura regionale; successivamente, la Corte dei Conti aveva rideterminato l'ammontare del danno. Secondo i Giudici della Corte, la sopravvenuta normativa in nulla avrebbe innovato quanto alla responsabilità contabile, essendosi in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile. Avverso il provvedimento, i ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione eccependo il radicale difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, in ordine all'obbligo di riscossione e al versamento dell'imposta di soggiorno in favore dei singoli Comuni, anche in relazione a condotte antecedenti l'entrata in vigore della nuova disciplina.
Il gestore della struttura è il responsabile dell'imposta
Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (ordinanza 21 maggio 2024 n. 14028), mentre precedentemente alla novella, il gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") era del tutto estraneo al rapporto tributario (non potendo questi assumere, nel silenzio della legge, la funzione di “sostituto” o di “responsabile d'imposta”), con la nuova disciplina normativa (art. 4, c. 1-ter, D.Lgs. 23/2011) il gestore della struttura ricettiva è stato individuato quale responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. In sintesi, la nuova configurazione induce a delineare:
L'efficacia della nuova disposizione ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020
A parere della Cassazione, la nuova disposizione (art. 4, c. 1-ter) - vigente dal 19 maggio 2020- non recava alcuna espressa indicazione o inequivoca formulazione di deroga al principio d'irretroattività di cui all'art. 11 preleggi, e non valeva, quindi, ad attribuire ex lege la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con riguardo ai rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore, limitandosi conseguentemente a disporre in tal senso per l'avvenire. Tuttavia, con l'art. 5-quinquies DL 146/2021, (in vigore dal 21 dicembre 2021), qualificato formalmente dallo stesso Legislatore come disposizione d'interpretazione autentica, sono sorti alcuni interrogativi sulla portata della norma applicabile anche “ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”.
Secondo i Giudici, con la norma d'interpretazione autentica, il Legislatore ha:
La determinazione della giurisdizione
I ricorrenti, con il ricorso principale, denunciavano il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alle nuove disposizioni riguardanti il c. 1-ter dell'art. 4, D.Lgs. 23/2011 (in vigore dal 19 maggio 2020) e l'art. 5-quinquies DL 146/2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021). Ebbene, a seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che l'atto di citazione della Procura Regionale della Corte dei Conti era stato notificato nel giugno del 2020; sicché, al momento della proposizione della domanda era, dunque, vigente il c. 1-ter dell'art. 4, D.Lgs. 23/2011, norma che, tuttavia, mancava di un'espressa previsione di retroattività (non valeva quindi ad attribuire ex lege la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno alle convenute). Dopo, con l'art. 5-quinquies DL 146/2021, il Legislatore ha esteso retroattivamente anche “ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”, cioè il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva. Quest'ultima disposizione era entrata in vigore il 21 dicembre 2021, quando il presente giudizio era già pendente. In definitiva, secondo la Corte di Cassazione:
In conclusione, il ricorso è stato rigettato.
Fonte : Cass. SU 21 maggio 2024 n. 14028
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.