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mercoledì 22/05/2024 • 06:00

Fisco DALLE SEZIONI UNITE CIVILI

Imposta di soggiorno: omesso versamento del gestore della struttura ricettiva

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno anche nei casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza 21 maggio 2024 n. 14028.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 2 min.
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L'imposta di soggiorno è un tributo locale, applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune in cui tale imposta è stata istituita. Questo tipo di imposta non è corrisposta da chi gestisce la struttura ricettiva ma dalle persone che vi soggiornano e l'intero ammontare incassato dall'Ente comunale, come da normativa, è interamente investito in ambito turistico. Gli obblighi del gestore della struttura ricettiva L'art. 4, c. 1-ter, D.Lgs. 23/2011 (disposizione inserita dall'art. 180, c. 3, DL 34/2020), prevede che il gestore della struttura ricettiva sia responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Il sopravvenuto c. 1-ter dell'art. 4 ha altresì stabilito che il gestore della struttura responsabile sia soggetto a sanzioni amministrative per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno. Ebbene, la disposizione in commento è stata oggetto di discussione; sicché, successivamente, con l'art. 5-quinquies DL 21 ottobre 2021, n. 146, fornendo l'interpretazione autentica della norma, il Legislatore ha poi disposto che il c. 1-ter...

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