mercoledì 22/05/2024 • 06:00
Il Decreto Agricoltura abbatte del 68% la contribuzione a carico dei datori di lavoro agricolo che operano nei territori alluvionati di Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Vengono, inoltre, reintrodotti gli elenchi trimestrali di variazione per i lavoratori agricoli a tempo determinato.
Il Decreto Agricoltura, DL 63/2024, introduce importanti novità per il lavoro agricolo. Le novità sono contenute nell'articolo 2 che è diviso in due parti. La prima introduce un'importante agevolazione contributiva che non ha portata generale, ma riguarda i soli territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La seconda parte, invece, di carattere generale, consiste nella reintroduzione degli elenchi trimestrali, di variazione, delle giornate dei lavoratori agricoli a tempo determinato. Le agevolazioni contributive Beneficiari dell'agevolazione contributiva introdotta sono i datori di lavoro agricolo «operanti» nei territori alluvionati elencati nell'allegato 1 al DL 61/2023. Il beneficio introdotto è quello previsto dall'art. 9, c. 5, 5-bis e 5-ter, legge 67/88 per i lavoratori agricoli occupati nei territori montani, ma secondo la misura prevista per i lavoratori occupati nelle zone agricole svantaggiate traducendosi di fatto nell'abbattimento del 68% di premi e contributi a carico del datore di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato. L'agevolazione riguarda tutti i periodi di contribuzione del 2024. Al riguardo, si rammenta che le aliquote contributive vigenti per l'anno in corso, cui attingere per i calcoli, sono state rese note dall'INPS nella circolare n. 26 del 31 gennaio 2024. La misura dell'incentivo è quella prevista dall'art. 01, c. 1, lett. b), DL 2/2006. Le diverse agevolazioni per zone tariffarie di cui alla predetta norma sono state rese stabili dall'art. 1, comma 45, della legge di Stabilità 2011 (legge 220/2010). Il beneficio non compete per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. Si deve tener presente che i contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo non sono autoliquidati, ma vengono trimestralmente tariffati dall'INPS e comprendono anche i premi INAIL riscossi dall'Istituto previdenziale nell'ambito del sistema della contribuzione agricola unificata. Alla luce di tale considerazione, i datori di lavoro devono aver cura di controllare, attraverso i prospetti trimestrali rilasciati dall'INPS per il versamento della contribuzione tramite modello F24, che la tariffazione sia avvenuta tenendo conto del beneficio previsto dal decreto Agricoltura. Dal momento che la contribuzione dovuta per gli ultimi due trimestri dell'anno si versa l'anno successivo, la disposizione individua anche la copertura finanziaria per il 2025. Un aspetto molto importante della novità attiene all'ambito soggettivo delineato dall'art. 2, c. 1, DL 63/2024. Come accennato, l'agevolazione non si rivolge ai datori di lavoro agricolo aventi sede legale nei territori alluvionati, ma a coloro che operano in quei territori. L'INPS sarà in grado di riconoscere l'agevolazione sulla scorta delle denunce aziendali presentate dai datori di lavoro, a seguito delle quali viene attribuito il CIDA, contenti gli elementi riferiti all'ubicazione dei terreni o degli allevamenti. Così, ad esempio, è possibile che un'azienda agricola con sede legale in diverso territorio possa godere del beneficio per i lavoratori occupati per la coltivazione dei terreni ubicati nelle zone alluvionate. Ma ciò sarà possibile anche per le cosiddette “imprese senza terra”. È il caso, ad esempio, dell'azienda di import-export di ortofrutta con sede legale in un'altra regione e che si occupa di raccogliere direttamente il prodotto acquistato coltivato nei territori cui l'art. 2 del decreto Agricoltura si rivolge. Elenchi dei lavoratori agricoli In virtù dell'art. 12-bis RD 1949/40, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'INPS attraverso previgente sistema DMAG e attuale sistema Posagri, per gli operai agricoli a tempo determinato, gli elenchi nominativi annuali, contenenti il numero di giornate lavorate, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dallo stesso Istituto previdenziale nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo. Laddove, a seguito della pubblicazione degli elenchi annuali, fosse sorta la necessita di riconoscere ulteriori giornate, o di disconoscerle, in virtù dell'originario art. 38, c. 6, DL 98/2011, poi tradotto nel comma 7 della medesima norma, l'INPS elaborava appositi elenchi trimestrali di variazione da pubblicare con le medesime modalità degli elenchi annuali al fine di valere quale notifica ai lavoratori interessati. Tale modalità di notifica era stata sostituita dall'art. 43, c. 7, DL 76/2020, con la notifica all'interessato mediante comunicazione individuale per posta raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità. Orbene, in forza della novità prevista dal comma 3 dell'art. 2 del decreto Agricoltura, alla più recente modalità di notifica individuale, si aggiunge l'elaborazione degli elenchi trimestrali di variazione che, come in passato, saranno pubblicati sul sito INPS. Ma non solo. Qualora dal luglio 2020 l'INPS non avesse provveduto a notificare individualmente le variazioni di giornate, come una sorta di sanatoria, potrà pubblicare entro il 31 dicembre di quest'anno un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione non validamente notificati individualmente agli interessati.
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