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giovedì 16/05/2024 • 11:33

Impresa IN GAZZETTA UFFICIALE

Imprese agricole, della pesca e strategiche: nuovi sgravi e agevolazioni

Pubblicato nella GU del 15 maggio il DL 63/2024, contenente alcune disposizioni per le imprese agricole, della pesca, dell'acquacoltura e quelle di interesse strategico nazionale: quali sono le nuove misure adottate per queste categorie di imprese?

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Sono in vigore dal 16 maggio 2024 le nuove disposizioni in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale contenute nel DL 63/2023, pubblicato nella GU 15 maggio 2024 n. 112.

Vediamo a chi si applicano le nuove disposizioni e che cosa prevedono.

Interventi per le imprese agricole e dell’acquacoltura

Sono previsti diversi interventi con lo scopo di:

  • fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, tramite l’applicazione di aliquote contributive agevolate per il 2024 per le imprese agricole ubicate nelle zone colpite dall’alluvione del maggio 2023;
  • il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali;
  • limitare l’utilizzo del suolo agricolo;
  • rafforzare i controlli nel settore agroalimentare;
  • potenziare le infrastrutture idriche.

Nuove disposizioni per le imprese di interesse strategico nazionale

Per le imprese di interesse strategico nazionale è previsto che, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata.

Fonte: DL 63/2024_GU 15 maggio 2024 n. 112

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