martedì 21/05/2024 • 06:00
Il Decreto Disabilità modifica alcuni articoli della Legge 104 e consegna un quadro di tutela della disabilità, mediante anche il ricorso ad accomodamenti ragionevoli, intervenendo sulla procedura di valutazione di base.
Concedetemi questa licenza lessicale. Era ora.
Questa volta, diversamente da altri casi, il modificarsi del termine (persona handiccappata) risulta quanto mai necessario. Grazie al D.Lgs. 62/2024, pubblicato in GU n° 111 del 14 maggio 2024, si introduce un lessico più aderente ad un paese evoluto ed inclusivo, cercando altresì di modificare la concezione e l'accertamento delle condizioni di disabilità.
Il decreto, titolato “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” e che entrerà in vigore il prossimo 30 giugno, si pone come obiettivo autodichiarato, in attuazione della Legge n° 227/2021, quello di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, di rimuovere gli ostacoli e di attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.
Chiaramente una delle prime modifiche che la norma in parola effettua riguarda il testo della legge n° 104/1992, cambiando in primis la definizione di persona con disabilità e, successivamente, riscrivendo le procedure per l'assegnazione dei sostegni, nonché introduzione di nuove disposizioni relative agli “accomodamenti ragionevoli”.
Come cambia la legge 104/1992
In primo luogo, il decreto n° 62/2024 va a rivedere la definizione di persona con disabilità, sostituendo i commi 1, 2 e 3 dell'art. 3, Legge 104/1992.
RIFERIMENTO NORMATIVO |
TESTO PREVIGENTE |
TESTO ATTUALE MODIFICATO |
---|---|---|
Art. 3, comma 1, legge 104/1992 |
È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. |
È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. |
Art. 3, comma 2, legge 104/1992 |
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. |
La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato. |
Art. 3, comma 3, legge 104/1992 |
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. |
Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.»; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Persona con disabilità avente diritto ai sostegni». |
Appare evidente come il nuovo decreto vada definitivamente ad eliminare e sostituire il concetto di “persona handicappata”, ormai considerato superato, così come di “minorazione” (oggi leggasi “compromissione”), così come la definizione di “connotazione di gravità” lascia il posto al sostegno ritenuto intensivo.
Tali definizioni, di per sé, non determinano un'influenza diretta sugli aspetti inerenti il diritto del lavoro o l'impresa ma determinano un impatto considerevole per quei lavoratori che avessero la necessità di vedersi riconoscere il proprio status di persona (o lavoratore) affetto da disabilità.
In secondo luogo, il decreto va a modificare la procedura di Valutazione di base, ovvero il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità. In particolare, si dispone che tale valutazione debba svolgersi in un'unica visita collegiale ed avvenire su richiesta dell'interessato, dell'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore o del tutore o amministratore di sostegno, se dotato di poteri.
Il procedimento di valutazione di base si conclude entro novanta giorni (nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche entro quindici giorni) e, nei casi di soggetti minori, entro trenta giorni dalla ricezione del certificato medico.
Tra l'altro, l'art 9 del decreto 62 prevede che “(…), a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva, all'INPS”.
Staremo quindi a vedere se la concessione dei permessi 104 ai lavoratori direttamente da parte dell'INPS consentirà di snellire il procedimento e di evitare le annose questioni che spesso devono affrontare i datori di lavoro i quali sono destinatari di richieste di concessione permessi 104 senza il relativo procedimento autorizzativo da parte dell'Istituto.
L'accomodamento ragionevole. L'abbiamo già sentito?
Inoltre, un altro tema sancito dal decreto e potenzialmente molto rilevante per la normativa in materia di lavoro è quello connesso al c.d. Accomodamento ragionevole.
L'articolo 5 bis introdotto a cura dell'articolo 17 del d.lgs n°62/2024 dispone come “nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato”. Il terzo comma precisa come sia necessaria una apposita istanza (nella quale può essere formulata anche una “proposta”) i cui destinatari possono anche essere i “soggetti privati” (quindi, astrattamente, anche dei datori di lavoro).
Ad oggi non possiamo comprendere bene ancora la portata del fenomeno giuridico e di come dovremmo comportarci dinnanzi ad apposite istanze effettuate da chi richiede un “accomodamento ragionevole”. Appare però necessario precisare come, per quanti ai soggetti privati, l'undicesimo comma dispone “ Nel caso di rifiuto da parte di un soggetto privato dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facoltà di agire in giudizio ai sensi della medesima legge, possono chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione di rifiuto di accomodamento ragionevole”.
Non solo. Non è la prima volta che il diritto del lavoro affronta la tematica, complessa, dell'accomodamento ragionevole.
Basti pensare alla dichiarazione di sopravvenuta inidoneità del lavoratore il quale, per giurisprudenza consolidata, verrà assorbito nella più importante definizione di “disabilità” e, pertanto alla luce della direttiva n°2000/78/CE (sul punto vedasi CGE Causa C 631/22), non sarà sufficiente, per il datore di lavoro, provare l'assenza di ruoli in azienda ma si dovrà ricorrere a quegli “accomodamenti ragionevoli” che non sia sproporzionati al fine di salvaguardare la posizione lavorativa.
Su questo anche la Cassazione (da ultimo Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 novembre 2023, n. 31471) sembra coesa sulla ricerca delle “soluzioni” o “accomodamenti”.
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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