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martedì 21/05/2024 • 06:00

Fisco DALLE DOGANE

No all’estinzione dell’obbligazione IVA in caso di sequestro e confisca

L’Agenzia delle Dogane, con Circ. 17 maggio 2024 n. 13/D,  ha fornito alcuni importanti chiarimenti in relazione all’esigibilità dell’IVA a seguito di sequestro e confisca nelle ipotesi di introduzione irregolare di merce all’interno del territorio doganale dell’Unione europea. 

di Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di Tatiana Salvi - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Gli effetti della confisca ai fini Iva e accise

La circolare 17 maggio 2024, n. 13/D fornisce alcuni importanti chiarimenti in relazione agli effetti del sequestro e della confisca.

Ai fini doganali, infatti, l'obbligazione si estingue e i dazi non sono più dovuti se la merce, introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell'Unione europea, è oggetto di sequestro e, successivamente, di confisca. Tale ipotesi di estinzione dell'obbligazione è espressamente prevista dall' art. 124 del Codice doganale dell'Unione (Reg. Ue 952/2013, Cdu).

Da tempo ormai, ci si interrogava sulla possibilità di estendere tale ipotesi di estinzione anche in relazione agli altri tributi dovuti al momento dell'introduzione della merce nel territorio UE, come Iva e accise.

La circolare in commento chiarisce in quali ipotesi l'obbligazione può ritenersi estinta, recependo, sul punto, quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 7 aprile 2022, C-489/20. Come ricordato dalla circolare, infatti, le sentenze dei giudici europei hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale.

La circolare delle Dogane recepisce l'orientamento della Corte di Giustizia UE

La circolare dell'Agenzia delle dogane si conforma a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato a livello unionale.

Sul tema, infatti, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia UE che, con la sentenza 7 aprile 2022, C-489/20, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all'estinzione dell'obbligazione doganale di merce introdotta in modo irregolare nell'Unione europea, oggetto di sequestro e di successiva confisca.

In particolare, secondo i giudici europei occorre distinguere tra estinzione dell'obbligazione doganale (regolamentata dall'art. 124 Cdu) ed estinzione dell'obbligazione connessa alle accise e all'imposta sul valore aggiunto gravante sulla merce (disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva 2008/118/CE e dalla direttiva 2006/112/CE).

Esaminando la normativa Iva e la normativa accise, vigente all'epoca dei fatti, il giudice europeo ha concluso che, per entrambe le direttive, l'imposta diventa esigibile al momento dell'immissione in consumo nel territorio dello Stato membro di riferimento e che la merce irregolarmente introdotta nel territorio doganale UE deve intendersi anche definitivamente immessa in consumo nel territorio dell'Unione. Le norme relative all'Iva e alle accise (in vigore all'epoca dei fatti), identificano il momento impositivo non con l'introduzione irregolare della merce in Dogana (immissione in libera pratica) ma con il successivo momento dell'immissione in consumo.

La giurisprudenza unionale ha più volte sottolineato che vi è una netta distinzione tra l'immissione in libera pratica, ossia il mero sdoganamento del prodotto, e l'effettiva immissione in consumo, che si realizza soltanto con l'inserimento del bene nel circuito economico nazionale (sentenza 10 luglio 2019, C 26/18). Anche a livello nazionale, la Corte Costituzionale ha specificato che l'immissione in consumo esprime l'idoneità presentarsi sul mercato per vendere i prodotti a terzi (sentenze 25 marzo 2010, n. 115 e 7 giugno 2011, n. 185). Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha chiarito che esiste una vera e propria differenza temporale e concettuale tra lo sdoganamento e l'immissione in consumo (sentenza 24 settembre 2019, n. 23674).

Alla luce di tali premesse, la Corte di Giustizia ha chiarito che l'estinzione dell'obbligazione doganale, in caso di sequestro e confisca, non comporta l'estinzione dell'obbligazione connessa alle accise e all'Iva per la merce introdotta irregolarmente nel territorio UE.

I chiarimenti dell'Agenzia delle dogane

La circolare dell'Agenzia delle dogane 17 maggio 2024, n. 13/D, tuttavia, osserva come il principio sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nel nostro ordinamento, sia attualmente applicabile soltanto con riferimento all'Iva all'importazione (art. 70, direttiva 2006/112/CE).

In materia di accise, infatti, è di recente intervenuta la diretta UE 2020/262 (recepita a livello nazionale dal d.lgs. 180/2021), la quale ha specificato che per “immissione in consumo” debba intendersi anche la sola “importazione” di merci soggette ad accisa (a eccezione del caso di introduzione delle merci in regime sospensivo) o il loro “ingresso irregolare”, a meno che l'obbligazione doganale sia estinta a seguito di sequestro e confisca (art. 2, comma 2, lett. d), Testo unico accise, d.lgs. 504/1995).

Alla luce dell'attuale dettato normativo in materia di accise, pertanto, le Dogane hanno sottolineato che il sequestro e la conseguente confisca, anche laddove avvenga in un momento successivo all'introduzione irregolare, estinguono l'obbligazione tributaria riferita alle accise.

Con riferimento all'Iva, invece, non essendo presente una disposizione speciale che attribuisce all'“immissione in consumo” la medesima definizione prevista per il mero sdoganamento della merce, gli artt. 124 Cdu e 338 (d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, Tuld) non operano laddove quest'ultima diventi esigibile a seguito dell'avvenuta introduzione irregolare, indipendentemente dal sequestro e successiva confisca delle merci importate.

Gestione dei mezzi di trasporto oggetto di confisca: i chiarimenti operativi

La circolare fornisce, infine, alcuni chiarimenti operativi in merito alla gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro e successiva confisca, in conseguenza dell'irregolare introduzione del prodotto nel territorio doganale, andando a integrare la precedente circolare 11 maggio 2023, n. 12/D.

Con tale precedente documento di prassi, le Dogane avevano chiarito quali sono i presupposti della richiesta di affidamento temporaneo del mezzo di trasporto confiscato e dell'assegnazione definitiva, nonché i soggetti idonei a presentare tali richieste.

In tale sede era stato chiarito, inoltre, che il trasgressore, ai sensi dell'art. 337 Regio Decreto 13 febbraio 1896, n. 65, avrebbe potuto, previo versamento del valore e della sanzione amministrativa, chiedere all'Ufficio doganale competente il riscatto del bene, soltanto qualora il mezzo confiscato non fosse stato utilizzato per commettere l'illecito di contrabbando ai sensi degli artt. 282 e ss. d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (Tuld). Tale circolare, tuttavia, era stata oggetto di diversi dubbi interpretativi da parte degli operatori.

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a cura di

redazione Memento

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