Con la circolare n. 12/2023 sono state impartite le disposizioni per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati ai sensi dell'articolo 301 del T.U.L.D. e per l'eventuale affidamento/assegnazione, nelle ipotesi di sequestro e di confisca di tali beni ai sensi dell'articolo 301-bis del T.U.L.D., da osservare anche con riguardo ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente, ai sensi dell'articolo 295-bis, comma 3, del T.U.L.D..
In particolare, sono stati delineati i compiti degli Uffici delle Dogane, nell'ambito della citata procedura, i presupposti della richiesta di affidamento temporaneo o di assegnazione definitiva, i soggetti che possono presentarla e le destinazioni d'uso dei mezzi di trasporto da affidare, nel rispetto dei vincoli previste dalle normative vigenti con riguardo al limite di 1600 cc di cilindrata per le auto di servizio, nel caso di affidamento di autovetture. Quanto alla gestione dei mezzi oggetto di sequestro penale, è stato precisato che gli Uffici devono attenersi alla procedura prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Giustizia n. 295 del 23 novembre 2005.
Conseguentemente, nel caso di mancanza di istanza di affidamento o di richiesta di assegnazione definitiva, in luogo della distruzione e se economicamente vantaggiosa, gli Uffici possono richiedere la vendita all'asta dei beni sequestrati tramite gli Istituti di Vendite Giudiziarie (I.V.G.); la distruzione dei beni deve comunque essere disposta nel caso in cui i tentativi di vendita dovessero risultare infruttuosi.
È stato osservato che il trasgressore, nei casi in cui sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca, può richiedere all'Amministrazione il riscatto del mezzo, previo pagamento del suo valore e della sanzione amministrativa; pertanto, nell'ottica della miglior tutela dell'erario unionale e nazionale tale ipotesi, ove praticabile, andrebbe privilegiata.
Tuttavia, la circolare specifica che, al contrario, laddove il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l'illecito di contrabbando, l'Ufficio non darà seguito positivo all'istanza di riscatto. Viene precisato che, oltre a quanto sopra descritto, l'Ufficio è tenuto a valutare ala convenienza economica dell'utilizzo del mezzo rispetto alla vendita del bene all'asta indicando, a tal fine, gli elementi che devono guidare tale valutazione. L'Ufficio è tenuto a determinare il valore commerciale del bene in base alle indicazioni contenute nel prospetto allegato alla circolare. Con riguardo a quest'ultimo, si coglie l'occasione per riproporre il foglio di calcolo del valore commerciale di autoveicoli, che tiene conto di alcune inesattezze presenti nella versione precedente.
La circolare prosegue con le indicazioni procedurali riguardanti l'ipotesi di vendita all'asta, richiamando anche il caso di primo tentativo di vendita all'asta rimasto infruttuoso, alla luce del parere dell'Avvocatura dello Stato intervenuta sul punto.
Fonte: Circ. AD 16 maggio 2024 n. 13