mercoledì 15/05/2024 • 06:00
Il ricorso intestato al Giudice tributario di primo grado è valido e ammissibile anche se accompagnato da procura alle liti irregolare ovvero inesistente. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 10 maggio 2024 n. 12831.
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La vicenda processuale
La Corte di cassazione, con Ordinanza n. 12831/2024, depositata il 10 maggio 2024, ha chiarito che fin da prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, che ha modificato l'art. 182, c. 2, c.p.c., cui l'art. 12, c. 10, d.lgs. n. 546/1992 fa espresso richiamo, proprio sulla scorta ed alla luce della giurisprudenza costituzionale pacifica risultante da Corte cost. n. 189/2000, il ricorso intestato al giudice tributario di primo grado è valido ed ammissibile anche se accompagnato da procura alle liti irregolare (ad es., perché generica o riferita ad un diverso giudizio di impugnazione) ovvero inesistente (ad es., perché non conferita affatto). Il vizio di invalida o inesistente procura è, difatti, da sempre sanabile mediante regolarizzazione della stessa entro un termine perentorio stabilito, a pena di inammissibilità dell'atto introduttivo, dal giudice di merito.
La vicenda processuale, culminata con la pronuncia da parte della Suprema Corte dell'Ordinanza in commento, prendeva avvio dalla proposizione di un ricorso ai sensi dell'art. 18, d.lgs. n. 546/1992 presso la C.T.P. di Padova. Con il ricorso, il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed avente ad oggetto il recupero delle spese di lite rifuse a carico del contribuente al termine di un giudizio di impugnazione relativo ad un avviso di accertamento. La C.T.P. accoglieva il ricorso del contribuente.
La decisione della C.T.P. veniva impugnata con ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate presso la C.T.R. del Veneto. Ex plurimis, l'Agenzia si doleva, in via preliminare, della nullità della procura alle liti rilasciata dal contribuente al proprio difensore in sede di giudizio di primo grado, in quanto asseritamente generica e correlata ad un giudizio di impugnazione differente da quello avente ad oggetto la cartella di pagamento e, come tale, conferita in violazione degli artt. 12,18 e 21, d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente, costituendosi in giudizio, depositava di propria iniziativa, presso la C.T.R., regolare procura, con l'intento di regolarizzare spontaneamente ed ex tunc la propria posizione processuale. Confermando la doglianza formulata dall'Agenzia, sull'assunto dell'insanabilità tout court del vizio di invalidità/inesistenza alla stregua di quello che aveva colpito la sentenza di primo grado, la C.T.R. accoglieva l'appello, ignorando la seconda – e regolare – procura spontaneamente prodotta dal contribuente.
Avverso la decisione della C.T.R., il contribuente interponeva ricorso per cassazione, primariamente adducendo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza di appello nella parte in cui affermava che l'invalidità originaria della procura alle liti rilasciata dal contribuente al difensore in primo grado non possa mai ed in alcun modo essere sanata, né su ordine del giudice di regolarizzare entro un termine perentorio, a pena di inammissibilità del ricorso, la propria posizione processuale, né nell'ipotesi in cui il contribuente la regolarizzi spontaneamente nel giudizio di appello producendo in questa sede e di propria sponte valida procura.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del contribuente e cassando la sentenza di appello, nel riesumare una giurisprudenza costituzionale inaugurata dai Giudici delle leggi con la Sentenza n. 189/2000, enunciava il seguente principio di diritto: «il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall'art. 83 c.p.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, è tenuto anche dopo l'entrata in vigore del[la] c.d. Riforma Cartabia […] al rispetto delle speciali norme degli artt. 12 co. 5 e 18 co. 3 e 4 del [d.lgs.] n. 546 del 1992, avendo riguardo all'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deve invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità».
Insomma, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso intentato dal contribuente sull'assunto che il ricorso in primo grado non poteva essere considerato inammissibile: in primo luogo, perché, pur essendo stato depositato in assenza di regolare procura, non era stato emesso alcun ordine di rimozione dell'irregolarità da parte del giudice di primo grado ai sensi della Sentenza n. 189/2000 della Corte costituzionale e dell'art. 182, c. 2, c.p.c.; in ogni caso, perché in grado di appello il contribuente aveva depositato, in sede di costituzione in giudizio, regolare procura, al fine di correggere l'irregolarità commessa nel giudizio di primo grado.
La decisione della Suprema Corte
Ad avviso della Suprema Corte, la sentenza di appello confliggeva con l'interpretazione che la Corte costituzionale, nel 2000, aveva fornito dell'art. 12, d.lgs. n. 546/1992. Interpretazione, questa, che va nel senso che il vizio di irregolarità/inesistenza che eventualmente colpisca la procura alle liti conferita dal contribuente al difensore nel giudizio di primo grado è sempre sanabile. In particolare, il vizio afferente alla procura alle liti è sanabile anche se il giudizio nel quale ha fatto ingresso la procura o nel quale avrebbe dovuto essere prodotta è stato instaurato prima del 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, che ha novellato l'art. 182, c. 2, c.p.c.
Questo articolo viene esplicitamente richiamato dall'art. 12, c. 10, d.lgs. n. 546/1992 ed è stato novellato dal d.lgs. n. 149/2022 e prevede attualmente che «[q]uando rileva la mancanza della procura al difensore […], il giudice assegna alle parti un termine perentorio […] per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione». Entrato in vigore il 28 febbraio 2023, il nuovo art. 182, c. 2, c.p.c. ha trovato applicazione soltanto per tutti i processi civili instaurati a partire da questa data, laddove tutti gli altri hanno continuato a sottostare alla vecchia disciplina sull'insanabilità tout court dei vizi di inesistenza e di illegittimità della procura alle liti rilasciata da una parte costituita. Quindi, nell'ambito della disciplina processuale civile, la sanabilità, su ordine del giudice civile ed entro un termine perentorio da quest'ultimo fissato a pena di inammissibilità dell'atto introduttivo, del vizio di irregolarità/inesistenza della procura alle liti si atteggia a vera e propria novità.
Lo stesso, però, non si può dire rispetto alla disciplina processuale tributaria e questo emerge chiaramente all'interno dell'Ordinanza in commento, in cui la Corte di cassazione riesuma la Sentenza n. 189 del 2000 della Corte costituzionale. Questa Sentenza è stata pronunciata in relazione ad una questione di legittimità costituzionale riguardante l'allora vigente art. 12, c. 5, d.lgs. n. 546/1992. Ad avviso del giudice a quo, dalla formulazione dell'articolo si poteva intuire che l'assistenza tecnica del contribuente nelle controversie di valore pari o superiore a 5.000.000 lire fosse un requisito di ammissibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione tributaria provinciale. Un requisito, quindi, in assenza del quale il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato direttamente inammissibile dal giudice tributario, senza possibilità alcuna per il contribuente di sanare l'eventuale vizio insistente sulla procura. Così l'art. 12, c. 5, d.lgs. n. 546/1992 nella formulazione di allora: «[l]e controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire […] possono essere proposti dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica». La Corte costituzionale aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, statuendo che «l'inammissibilità scatta […] solo a seguito di ordine ineseguito nei termini fissati». Ciò significa che la procura alle liti irregolare/inesistente allegata al ricorso dinanzi al giudice tributario di primo grado è sanabile da sempre. Ciò, in considerazione del fatto che, stando all'enunciato della Corte costituzionale, la disciplina processuale tributaria ammette da sempre la sanabilità della procura alle liti invalida o inesistente rilasciata dal contribuente al proprio difensore.
Così, per i giudizi tributari instaurati prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, la sanabilità delle procure alle liti irregolari o inesistenti discende dalla giurisprudenza costituzionale; invece, per i giudizi tributari instaurati dopo il 28 febbraio 2023, la sanabilità discende direttamente dall'art. 182, c. 2, c.p.c., cui l'art. 12, c. 10, d.lgs. n. 546/1992 fa espresso richiamo. Dal 28 febbraio 2023, infatti, l'art. 182, c. 2, cit. ammette la sanatoria della procura alle liti irregolare/inesistente, di modo che l'atto introduttivo del giudizio accompagnato da una procura invalida o mancante possa essere dichiarato inammissibile solo se il contribuente non provveda, previo ordine del giudice ed entro il termine perentorio fissato da quest'ultimo, a rimuovere l'irregolarità.
Fonte: Cass. 10 maggio 2024 n. 12831
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