mercoledì 15/05/2024 • 06:00
Il ricorso intestato al Giudice tributario di primo grado è valido e ammissibile anche se accompagnato da procura alle liti irregolare ovvero inesistente. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 10 maggio 2024 n. 12831.
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La vicenda processuale La Corte di cassazione, con Ordinanza n. 12831/2024, depositata il 10 maggio 2024, ha chiarito che fin da prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, che ha modificato l'art. 182, c. 2, c.p.c., cui l'art. 12, c. 10, d.lgs. n. 546/1992 fa espresso richiamo, proprio sulla scorta ed alla luce della giurisprudenza costituzionale pacifica risultante da Corte cost. n. 189/2000, il ricorso intestato al giudice tributario di primo grado è valido ed ammissibile anche se accompagnato da procura alle liti irregolare (ad es., perché generica o riferita ad un diverso giudizio di impugnazione) ovvero inesistente (ad es., perché non conferita affatto). Il vizio di invalida o inesistente procura è, difatti, da sempre sanabile mediante regolarizzazione della stessa entro un termine perentorio stabilito, a pena di inammissibilità dell'atto introduttivo, dal giudice di merito. La vicenda processuale, culminata con la pronuncia da parte della Suprema Corte dell'Ordinanza in commento, prendeva avvio dalla proposizione di un ricorso ai sensi dell'art. 18, d.lgs. n. 546/1992 presso la C.T.P. di Padova. Con il ricorso, il contribuente impugnava una cartella di pagamento em...
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