giovedì 09/05/2024 • 06:00
Le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997. L'obbligo ha una durata limitata ai 10 anni successivi all'entrata in vigore della norma.
L' art. 2 c. 58 L. 350/2003, disposizione che prevede l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEG e IRPEF sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 viene considerata dalla Sezioni Unite alla stregua di un atto interruttivo della prescrizione; per i giudici di legittimità, infatti, questo obbligo, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, ossia dopo il decorso di un nuovo termine prescrizionale dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004) della legge stessa (Cass. SU 7 maggio 2024 n. 12284). Questa precisazione, di cui peraltro non vi è traccia nel dettato normativo, è il frutto della preoccupazione di non rendere perpetuo tale obbligo, soprattutto in considerazione del fatto che la norma, in virtù di quanto si legge nei lavori preparatori, ha carattere contingente essendo...
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redazione Memento
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