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L' art. 2 c. 58 L. 350/2003, disposizione che prevede l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEG e IRPEF sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 viene considerata dalla Sezioni Unite alla stregua di un atto interruttivo della prescrizione; per i giudici di legittimità, infatti,  questo obbligo, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, ossia dopo il decorso di un nuovo termine prescrizionale dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004) della legge stessa (Cass. SU 7 maggio 2024 n. 12284). Questa precisazione, di cui peraltro non vi è traccia nel dettato normativo, è il frutto della preoccupazione di non rendere perpetuo tale obbligo, soprattutto in considerazione del fatto che la norma, in virtù di quanto si legge nei lavori preparatori, ha carattere contingente essendo stata introdotta sia per controbilanciare la posizione dei contribuenti che vantassero delle somme a rimborso rispetto ad altri che beneficiavano della procedura di condono sia per definire i ritardi accumulati nel rimborso dei crediti d'imposta nel periodo anteriore al 30 giugno 1997 prima che venisse introdotta (con il D.Lgs. 241/97) la disciplina della compensazione. Questo e tutti i podcast di QuotidianoPiù sono disponibili anche su Spotif...

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a cura di

redazione Memento

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