martedì 07/05/2024 • 17:30
L'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 viene a cessare dopo un decennio dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004) della Legge che lo prevede (L. 350/2003).
redazione Memento
Rimborso dei crediti Irpef e Irpeg risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997
Stabilito che l'art. 2 c. 58 legge 350/2003 integra un obbligo per l'Amministrazione di non eccepire la prescrizione (o, se si preferisce, un divieto di eccepirla), consegue che la violazione di questo obbligo, siccome basato su norma imperativa e rivolta al perseguimento di un interesse pubblico, può (deve) essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, al quale essa pure si rivolge.
Ciò detto, non può tuttavia al tempo stesso sostenersi che questo obbligo permanga in perpetuo. Per quanto, come osservato dal Procuratore Generale, non si verta propriamente di norma sulla prescrizione, bensì di norma sul regime della sua opponibilità (in sede amministrativa) ovvero eccepibilità (nel processo), l'aspetto procedurale cede all'evidenza il passo all'effetto sostanziale che naturalmente ne consegue, dato appunto dal fatto che il diritto di credito può dal contribuente essere esercitato, senza tema di eccezione estintiva, pur dopo l'inutile decorso del termine di prescrizione decennale.
In modo tale che attraverso la preclusione all'eccezione e la rinuncia forzosa ad avvantaggiarsi della causa estintiva, si raggiunge il medesimo risultato pratico della imprescrittibilità del credito.
E come ricordato dalla Corte Costituzionale, questo peculiare effetto non ha natura retroattiva, derivando da un contegno processuale di astensione che l'Amministrazione è tenuta ad osservare in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, via via che se ne presenti l'occasione.
Resta però che la presenza nell'Ordinamento di posizioni soggettive insensibili al decorso del tempo - pur certamente riscontrabile con riguardo a particolari categorie di diritti soggettivi (come quelli indisponibili) e di azione dichiaratamente imprescrittibili – non è invece ravvisabile in relazione ai diritti di credito pecuniari.
La prescrizione
Le Sezioni Unite civili, in sintesi, pronunciandosi su una questione di particolare importanza, hanno affermato che «L'art. 2 co. 58 legge 350/2003 pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004) della legge stessa».
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