mercoledì 08/05/2024 • 06:00
Il Decreto IRPEF e IRES prevede una nuova modalità di affrancamento delle poste patrimoniali in sospensione d'imposta iscritte a bilancio al 31 dicembre 2023. L'affrancamento al 10% è più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria ma la valutazione deve avvenire caso per caso.
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L'art. 15 del decreto delegato approvato dal CdM il 30 aprile 2024, rubricato “Affrancamento straordinario delle riserve”, apre all'affrancamento delle voci iscritte nel bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio successivo. In particolare, il citato articolo prevede un regime di affrancamento straordinario per saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta.
Riserve in sospensione d'imposta
Andando indietro nel tempo la definizione di riserve in sospensione d'imposta viene rilasciata dalla circolare n. 310/E del Min. Finanze del 4 dicembre 1995 includendo le poste di patrimonio netto per le quali l'imposizione è rinviata al momento in cui avviene la distribuzione ai soci o ad un momento specifico previsto a seconda della singola legge istitutiva.
Tale definizione, ripresa tra gli altri, anche dalla norma di comportamento n. 211 dell'AIDC, prevede la suddivisione delle riserve in sospensione d'imposta in due categorie: quelle soggette ad imposizione in qualsiasi caso di utilizzo e quelle soggette ad imposizione solo in caso di attribuzione ai soci, quali ad esempio, le riserve di rivalutazione.
Per la prima categoria la fiscalità latente si manifesta in caso di utilizzo della riserva, mentre per la seconda categoria solo in caso di attribuzione.
Come già sperimentato in passato e come si vedrà nel proseguo, tale distinzione è fondamentale nell'analisi di convenienza applicativa del regime di affrancamento.
Norme speciali di affrancamento
Più volte nel corso del tempo il legislatore ha previsto norme speciali di affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta al fine di anticipare il momento impositivo rispetto al momento di distribuzione o a quello previsto dalla singola legge istitutiva.
Affrancando le riserve in sospensione d'imposta le società di capitali, all'atto dell'utilizzo (la cui accezione varia in base alla tipologia di sospensione, come su richiamato), non dovranno più assoggettare ad IRES tali importi, mentre i soci saranno tenuti ad applicare l'imposta sulle somme ricevute a titolo di utile da partecipazione.
Per le società di persone (in contabilità ordinaria) l'affrancamento delle riserve permette di distribuirle ai soci senza alcun effetto reddituale per entrambe le parti, società e socio.
Negli ultimi tempi le norme di affrancamento hanno riguardato prevalentemente le riserve in sospensione costituite in sede di applicazione di leggi specifiche sulla rivalutazione di poste patrimoniali (v. art. 15 del DL n. 185/2008 e art. 110 del DL n. 104/2020).
L'ultima previsione normativa, in ordine temporale, che prevedeva un affrancamento non connesso a specifiche normative di rivalutazione era quella inclusa al comma 473 e seguenti della legge n. 311 del 2004.
Valutazione di convenienza dell'affrancamento straordinario di cui all'art. 15
Come anticipato in premessa, lo schema di DLgs. di revisione IRPEF ed IRES contiene all'art. 15 una nuova disciplina che permetterebbe l'affrancamento di saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta.
Si evince quindi che il perimetro di applicazione non sarebbe limitato, come avvenuto nel recente passato, alle sole riserve di rivalutazione.
Come già avvenuto in passato il legislatore pone un limite temporale all'applicazione di tale regime speciale. Difatti, sono affrancabili le poste esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio (per i soggetti solari, al 31 dicembre 2024).
Proseguendo con la lettura del primo comma, si rileva altresì come il legislatore voglia permettere l'affrancamento sia parziale che totale delle poste iscritte in sospensione d'imposta.
L'affrancamento si definisce con il versamento dell'imposta sostitutiva IRES ed IRAP del 10% calcolata sul valore netto della riserva, come iscritta a bilancio. L'imposta deve essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e versata necessariamente in 4 rate di pari importo di cui la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Non si rinvengono disposizioni specifiche in merito al tasso di interesse da applicarsi alla rateazione obbligata, che, secondo taluni, sarebbe quindi infruttifera di interessi.
Stante la convenienza, in termini meramente algebrici, dell'aliquota di affrancamento del 10% rispetto alla tassazione ordinaria in capo alla società, la valutazione della reale convenienza dovrà necessariamente passare anzitutto dall'analisi delle poste da affrancare. Andrà quindi in primis verificato se la fiscalità latente si manifesterebbe solo in caso di distribuzione ai soci o anche con altri utilizzi. Nel primo caso andranno verificati eventuali possibili utilizzi delle riserve in sospensione alternativi alla distribuzione ai soci, quali, tra gli altri: copertura perdite o aumento gratuito di capitale sociale.
In termini generali per le società di capitali nel caso non si prospettassero utilizzi delle riserve alternativi alla distribuzione ai soci, l'aliquota prevista dall'art. 15 risulterebbe vantaggiosa.
In termini prospettici, poi, è necessario valutare se sono in previsione operazioni straordinarie (es. fusione). Infatti, le riserve del primo tipo devono essere ricostituite in via preferenziale e prioritaria con l'avanzo di fusione generatosi dall'operazione. La scelta di ricostituirle è facoltativa (ma è il requisito per poter evitare la tassazione, cfr. Ris. AE n. 131/E/2001).
Per le riserve del secondo tipo, invece, la società risultante dalla fusione o incorporante può omettere di ricostituirle nel proprio patrimonio netto, potendo rimanere iscritte a bilancio, come stabilito dal secondo periodo dell'art. 172 c. 5 del TUIR.
Il vantaggio viene ancor di più percepito nel caso di società di persone in contabilità ordinaria, difatti, con l'affrancamento la riserva diverrebbe liberamente distribuibile senza ulteriori imposizioni né in capo alla società né in capo ai soci, ovvero, in tal caso, il confronto deve essere operato tra l'aliquota del 10% e quella progressiva IRPEF in capo ai soci (cfr. Circolare AE n. 33/E/2005).
Resta inteso che sarà necessario attendere il decreto ministeriale attuativo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrate in vigore della novella, per verificare le modalità operative della procedura di affrancamento.
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