X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Traduzione
  • ARGOMENTI
  • Processo tributario
Altro
+ -
  • Tempo di lettura 1 min.

La vicenda processuale

Con Ricorso depositato presso la C.T.P. di Viterbo, una società impugnava un'intimazione di pagamento del valore di € 252.949,23, cui ammontava il complessivo valore dei tributi e dei contributi previdenziali evasi, nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie correlate a violazioni del Codice della strada non versate dalla contribuente.

La C.T.P. di Viterbo dichiarava il difetto di giurisdizione rispetto all'impugnazione degli atti della riscossione afferenti ai crediti previdenziali e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dichiarava l'incompetenza territoriale in relazione all'impugnazione degli atti inerenti ai crediti tributari vantati dalla Regione Lazio verso la società e, infine, annullava, in parziale accoglimento del Ricorso, tutti i crediti prescritti. Per le parti della decisione di primo grado che l'ha vista soccombente, la società si difendeva con proprie controdeduzioni e, contestualmente, proponeva proprio Appello incidentale. In particolare, la società, oltre a censurare, con l'Appello incidentale, nel merito la decisione dei Giudici, opponeva, con le controdeduzioni, eccezione di inammissibilità dell'Appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate argomentando che questo, in violazione dell'art. 53, c. 2, d.lgs. n. 546/1992, non fosse stato ritualmente notificato a tutte le parti intimate al giudizio di primo grado e, se...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Servizio riservato agli abbonati.

Sei già abbonato? Accedi.
Per fruire di tutti i servizi e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia!

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”