Il Capo II, Sezione I e II, della bozza di Decreto Legislativo prevede alcune novità in relazione alla disciplina fiscale delle operazioni straordinarie, con particolare riferimento alla fusione, alla scissione con scorporo, al conferimento e alla liquidazione.
Fusione
Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possano essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale (di cui all'art. 2501-quater c.c.), senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.
In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, le limitazioni al riporto delle perdite si applicano anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione.
Se le società partecipanti alla fusione appartengono al medesimo gruppo (nel senso che una controlla l'altra o le altre società partecipanti alla fusione o tutte le società partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto) i limiti e le condizioni previsti ai fini del riporto delle perdite non si applicano alle perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti alla fusione erano già appartenenti allo stesso gruppo, nonché a quelle conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, i limiti e le condizioni di utilizzo delle perdite normativamente previsti.
Scissione con scorporo
La bozza di Decreto interviene sulla disciplina fiscale della scissione con scorporo (i.e. il nuovo art. 2506.1 c.c. ha introdotto anche nel nostro ordinamento tale tipologia di scissione, consistente nella possibilità da parte di una società di assegnare ad una o più società di nuova costituzione una parte del suo patrimonio, attribuendo a sé stessa le relative azioni o quote), prevedendo che:
la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione;
le attività e le passività oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione;
le attività e passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso delle attività e passività oggetto di scorporo.
Qualora lo scorporo abbia ad oggetto partecipazioni aventi i requisiti PEX (cfr. art. 87 del TUIR), ai fini dell'applicazione del regime di esenzione le partecipazioni ricevute dalla società scissa conservano i medesimi requisiti delle partecipazioni attribuite alla società beneficiaria.
Il valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della società scissa quale risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia della scissione.
Tra le posizioni soggettive da ripartire secondo il criterio proporzionale non sono compresi i crediti di imposta e le eccedenze di imposta a credito della società scissa.
Conferimento
La bozza di Decreto Legislativo interviene sull'art. 175 del TUIR (Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento), prevedendo che le disposizioni di cui al comma 1 di tale articolo trovano applicazione anche nel caso in cui il valore di “realizzo” risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso la minusvalenza è deducibile, fatti salvi i casi di esenzione da tassazione previsti dall'art. 87 del TUIR, nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale (la Risoluzione n. 56/E/2023, in tema di regime di “realizzo controllato” - cfr. art. 177, comma 2- bis, del TUIR - si è espressa nei seguenti termini: la circostanza che, all'esito del conferimento in regime di realizzo controllato, consegua una partecipazione nella conferitaria di valore inferiore al costo fiscale della partecipazione originaria nella società le cui quote sono state oggetto di conferimento non pregiudica l'applicabilità del regime stesso, ma produce l'effetto della non deducibilità della minusvalenza in capo al conferente).
Liquidazione
Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio, al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione, concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci.
Nel caso di soggetti IRES, se la liquidazione si protrae per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, la società può rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo.
L'impianto normativo proposto appare, prima facie, ampio e in alcuni passaggi assai significativo: sarà interessante seguire e monitorare il relativo iter legislativo di approvazione, anche al fine di valutare la coerenza e la congruenza delle norme proposte con i principi e i criteri direttivi previsti sul punto dalla Legge Delega Fiscale.