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lunedì 06/05/2024 • 06:00

Fisco DALLA CASSAZIONE

Atto impositivo notificato in forma cartacea: quando è valido

L'atto impositivo con cui l'Ente locale intimi al contribuente il pagamento di un maggior tributo proprio locale, redatto tramite sistema informativo automatizzato e, tuttavia, notificato in forma cartacea al contribuente sprovvisto di domicilio digitale, è valido anche quando rechi l'indicazione a stampa del funzionario responsabile.

di Andrea Carinci - Professore ordinario Università di Bologna e patrocinante in Cassazione

di Giorgia Quinzi - Dottoranda di ricerca in Diritto Europeo presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

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  • Tempo di lettura 1 min.
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La vicenda processuale La vicenda processuale da cui è originato il giudizio deciso con l'Ordinanza della Suprema Corte oggetto di esame prendeva avvio dall'impugnazione da parte di una persona fisica di un avviso di accertamento in materia I.C.I., redatto con sistema informatico automatizzato e notificato in forma cartacea. Il motivo di doglianza formulato dalla contribuente con il ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale evidenziava la nullità dell'avviso di accertamento per asserito difetto di una valida sottoscrizione da parte del funzionario responsabile. In particolare, la ricorrente lamentava che l'atto impositivo fosse stato emesso in violazione dell'art. 1, comma 87, L. n. 549/1995, essendo stato questo sottoscritto con indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ma senza che quest'ultimo avesse ricevuto una speciale ed espressa autorizzazione alla sostituzione della firma autografa con la modalità di sottoscrizione impiegata. Nel caso di specie, infatti, l'atto autorizzativo invocato dalla contribuente era stato emesso in data successiva, precisamente il giorno 27 novembre 2012, rispetto alla data della notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta l'8 ottobre 2012. Il ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale veniva rigettato. La contribuente interponeva, così, ricorso in appello dinanzi alla competen...

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